Per il principio di divieto di abuso del processo, non è ammissibile lamentare in giudizio il mancato rispetto dei minimi tabellari da parte dell’impresa aggiudicataria se pure la ricorrente non li ha rispettati.

Tar Campania, Napoli, sez. III, sentenza 10 gennaio 2018, n. 154, Presidente Cernese, Estensore Esposito

A margine

Il fatto – All’esito di una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso un museo, una concorrente impugna l’aggiudicazione affermando l’insufficienza del costo medio orario del personale offerto dall’impresa aggiudicataria per la gestione dell’appalto rispetto ai minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. di riferimento e dalle tabelle ministeriali.

In particolare l’impresa ricorda che il mancato rispetto dei minimi salariali retributivi contemplati dalle tabelle ministeriali costituisce di per sé indice di anomalia dell’offerta comportante l’esclusione dell’offerente, ai sensi dell’art. 97, quinto comma, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016.

La sentenza – Il Tar evidenzia che pure l’offerta della ricorrente è inferiore al livello minimo salariale inderogabile da essa stessa indicato, ritenendo pertanto non necessario vagliare la correttezza del calcolo effettuato in base ai livelli e alla natura del servizio, né valutare se le tabelle ministeriali costituiscano parametro di riferimento che possa essere disatteso.

Conclusioni – Nella fattispecie, il Collegio ribadisce il proprio orientamento secondo cui, per il principio di divieto di abuso del processo, non è ammissibile prospettare doglianze che rileverebbero l’illegittimità della situazione giuridica vantata in giudizio dal medesimo soggetto ricorrente (cfr. la sentenza della Sezione del 4/11/2015 n. 5112, con cui è stato statuito che è ”da escludere che il medesimo possa in tal modo “venire contra factum proprium” e che la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi venga ad essere strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (cfr. Cons. St., sez. V, 27/3/2015, n. 1605)”).

Pertanto il Tar respinge il ricorso.


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