In presenza di una previsione chiara del bando e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione tramite soccorso istruttorio costituisce una palese violazione del principio della par condicio confliggendo con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 8 giugno 2017, n. 1515, Presidente Di Paola, Estensore Cabrini

A margine

Nella vicenda, due soggetti impugnano la graduatoria finale e l’esclusione dalla selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione degli immobili, indetta da una Regione, per omessa dichiarazione, ai sensi del Dpr n. 445/2000, di “un’esperienza almeno quinquennale documentata presso Complessi monumentali come definiti dal D. Lgs. n. 42/2004, articolo 101, comma 2, lettera f)”.

In particolare, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 83, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016, delle direttive ANAC e del principio del favor partecipationis per mancata attivazione, da parte dell’amministrazione, del soccorso istruttorio, atteso che le esperienze maturate presso i complessi monumentali sono state dichiarate dagli stessi nella scheda di attribuzione dei punteggi.

Il Tar ricorda che la predetta scheda, prodotta unitamente alla domanda di partecipazione, contiene un’elencazione di esperienze professionali dei ricorrenti presso complessi qualificati come monumentali, ma non contiene alcuna indicazione né del periodo in cui dette esperienze sarebbero state svolte (nonostante il bando richiedesse un’esperienza almeno quinquennale), né dell’esistenza dei presupposti per qualificare tali complessi come “monumentali”, ai sensi dell’art. 101, c. 2, lettera f), D.Lgs. n. 42/2004.

D’altra parte, il bando richiedeva che le esperienze fossero “documentate” e di tale documentazione non vi è traccia nella domanda di partecipazione alla selezione, né negli allegati prodotti.

Pertanto, ad avviso del Collegio, nel caso in esame, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica poiché confliggente con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2016, n. 4930).

Il ricorso è quindi rigettato.

 


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