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Sui titoli di laurea per effettuare l’incarico di progettista e sulla eventuale gratuità dell’incarico5 min read

I bandi di gara per l’affidamento di incarichi di progettazione devono tenere conto, nel richiedere i titoli di studio necessari all’espletamento dell’incarico, della riforma dell’Albo degli ingegneri.

Il contratto di appalto si contraddistingue per la necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse.

Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, sentenza 2 agosto 2018, n. 1507 [1], Presidente Salamone, Estensore Tallaro

Il fatto

Un ingegnere meccanico impugna il bando di gara di un Comune per l’affidamento di un incarico di progettazione e l’aggiudicazione finale a favore di un RTI contestando:

  • la norma del bando che richiede, ai fini della partecipazione, il possesso della laurea in pianificazione urbanistica e territoriale, architettura o in ingegneria civile per contrasto con l’art. 49 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 [2];
  • la previsione della gratuità dell’incarico, salvo un rimborso spese sino ad un ammontare massimo di € 250.000,00 per contrasto con le norme del codice civile e del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [3], dalle quali si ricaverebbe l’essenziale onerosità degli appalti pubblici.

La sentenza

Il Tar ricorda che, sino alla riforma dell’Albo degli ingegneri, avvenuta con gli artt. 45 ss. del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 [2], la professione di ingegnere era unitaria.

Colui che era laureato in ingegneria meccanica, dunque, poteva, una volta superato l’esame di abilitazione alla professione e iscritto all’Albo, esercitare la professione di ingegnere,

Con il citato d.P.R. n. 328 del 2001 [2] è stata previsto che coloro che già appartenevano all’Ordine degli ingegneri al momento della riforma dell’Albo sarebbero stati iscritti nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è iscritto all’Albo degli Ingegneri, Sezione A, per tutti i settori previsti dalla legge e pertanto, può, sin dalla sua iscrizione all’Albo – avvenuta nel 1956 – svolgere l’attività di ingegnere civile.

Pertanto la previsione contestata del disciplinare non tiene conto dell’evoluzione normativa, escludendo dalla partecipazione alla gara chi, come il ricorrente, legittimamente esercita l’attività di ingegnere civile, sol perché ha conseguito la laurea sotto un regime normativo diverso, che non differenziava così nettamente come fa la legislazione attuale, le varie branche dell’ingegneria.

Circa la seconda censura il collegio ribadisce il proprio orientamento (sentenza del 13 dicembre 2016, n. 2435 [4]) affermando la qualificazione dell’oggetto della gara in esame quale appalto di servizi alla luce della natura imprenditoriale richiesta nell’organizzazione delle risorse, soprattutto umane, da parte dell’operatore economico partecipante e della predeterminazione della sua durata (Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2370 [5]).

L’appalto pubblico di servizi rientra, come è noto, nella categoria dei “contratti speciali di diritto privato” connotata da una disciplina, di derivazione europea, derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico, e che trova la sua principale fonte nel cd. Codice di Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016 [3]). Pertanto, non vi è dubbio che, alla stregua di tale normativa speciale, il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse.

Conclusioni

Il ricorso è dunque fondato, essendo illegittima:

  • sia la previsione del disciplinare di gara che prevede che il soggetto responsabile del gruppo di progettazione sia in possesso della laurea in pianificazione urbanistica e territoriale, o in architettura o in ingegneria civile e non consente la partecipazione alla gara quali responsabili del gruppo di progettazione a coloro che siano iscritti all’Albo degli ingegneri, Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale pur non avendo conseguito la laurea in ingegneria civile;
  • sia la previsione sulla gratuità dell’incarico.

Su quest’ultimo punto, come correttamente rappresentato da parte ricorrente, le Linee Guida ANAC n. 1 [6], recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” sottolineano l’esigenza che il corrispettivo degli incarichi e servizi di progettazione ai sensi dell’art. 157 del Codice degli Appalti venga determinato secondo criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 [7] “nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 co. 2 del decreto 24 gennaio 2012 n. 1 [8], convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 [9], così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge 134/2012 [10]”, al fine di garantire anche il controllo da parte dei potenziali concorrenti della congruità della remunerazione”.

Con le Linee Guida n. 2 [11] “Offerta economicamente più vantaggiosa”, si specifica poi che la valutazione dell’offerta sulla base di un prezzo o costo fisso è ammessa solo entro i limiti rigorosi dell’art. 95 comma 7 del Codice [3], ovvero o nell’ipotesi in cui esso sia rinvenibile sulla base di “disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici”, o, in mancanza, “valutando con attenzione le modalità di calcolo o di stima del prezzo o costi fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese “corrette” o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante”; fermo restando, in questa ultima ipotesi, l’obbligo di un particolare impegno motivazionale dal quale emerga l’iter logico comunque seguito per la determinazione del prezzo fisso, a garanzia della imparzialità della scelta del contraente e in generale dell’obiettivo che la concorrenza si svolga nel rispetto della sostenibilità economica e quindi “serietà” delle offerte.

Pertanto il Tar annulla i provvedimenti impugnati.