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Sul DURC riferito a lavori in edilizia privata6 min read

Se la legge, il bando o il disciplinare di gara non richiedono espressamente il riferimento a lavori eseguiti nel settore pubblico, il DURC rilasciato per lavori in edilizia privata costituisce un documento idoneo a verificare la correttezza e l’affidabilità della gestione aziendale delle imprese partecipanti ad una gara d’appalto.

Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 9 giugno 2014, Presidente G. Guzzardi, Estensore F. Brugaletta

Sentenza n. 1690-2014 [1]

Il caso

La vicenda nasce dall’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di riqualificazione, restauro e manutenzione straordinaria di un edificio pubblico comunale.

L’impresa ricorrente, non vincitrice, lamentando l’illegittima ammissione alla gara di diversi concorrenti, propone immediato reclamo al comune il quale, tuttavia, lo rigetta procedendo all’aggiudicazione definitiva.

Conseguentemente la ditta ricorre al Tar chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e sostenendo che, nel caso di concomitante esclusione di almeno quattro delle ditte ammesse, essa risulterebbe l’aggiudicataria dell’appalto.

In particolare la ricorrente domanda l’esclusione:

  1. di una prima impresa per inidoneità della copia della Soa prodotta dalla mandante;
  2. di una seconda per non aver sottoscritto una dichiarazione prevista dal bando;
  3. di un raggruppamento di imprese e di un’altra società per aver prodotto un DURC per lavori privati in edilizia anziché per lavori pubblici;
  4. di un ulteriore raggruppamento, per avere omesso la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali da parte del socio di maggioranza.

Il comune e l’impresa dichiarata aggiudicataria si costituiscono in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La sentenza

Il Tar Catania ritiene il ricorso infondato.

Per risolvere la controversia il Collegio esamina prioritariamente la censura in ordine alla produzione di un DURC per lavori in edilizia privata anziché pubblica ritenendo che tale circostanza non determini l’irritualità del documento e non possa costituire causa di esclusione dalla gara.

In proposito si ricorda che la finalità del DURC è quella di costituire uno degli elementi da cui trarre la correttezza e l’affidabilità della gestione aziendale delle imprese concorrenti.

Nel caso in esame, tale finalità risulta soddisfatta a prescindere dalla natura pubblica o privata dei lavori eseguiti dalle imprese partecipanti, posto che, né la legge, né il bando, né il disciplinare di gara richiedevano che il DURC si riferisse a lavori eseguiti nel settore pubblico, prescrivendo solo l’inidoneità dei DURC rilasciati per stati di avanzamento lavori, stati finali e verifica autocertificazioni.

In particolare, la prova della regolarità contributiva ed assistenziale dell’impresa ha carattere generale e si riferisce a tutti i lavori nei quali siano impiegati i dipendenti della stessa, non rivestendo valore dirimente la circostanza che le opere realizzate siano “private” o “pubbliche” in mancanza di specifiche prescrizioni.

In tale quadro, il Tar richiama il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana nella sentenza n. 899 del 27 novembre 2013 [2] secondo cui:

“per la partecipazione a gare d’appalto, il documento unico di regolarità contributiva deve riportare la situazione complessiva dell’impresa circa la regolarità dei versamenti agli enti di previdenza, in favore di tutti i dipendenti dell’impresa stessa” e ancora

“il DURC utile ai fini dell’ammissione alle gare d’appalto deve essere tale da fotografare la situazione globale dell’impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri” (cfr. C.G.A. n. 635 del 2010 [3]).

In conclusione, considerato che i DURC prodotti dalle ditte partecipanti hanno carattere generale e non riguardano specifici cantieri o lavori, né stati di avanzamento, stati finali o verifica di autocertificazioni, come espressamente richiesto dal bando, gli stessi devono ritenersi congrui e sufficienti ai fini dell’ammissione alla gara.

Respinta tale censura e posto che la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria solo nell’ipotesi di esclusione di almeno 4 delle cinque società richiamate in giudizio, il Tar rileva l’inammissibilità delle altre censure per carenza d’interesse dell’impresa ricorrente.

La valutazione della sentenza

Con la sentenza in esame il giudice amministrativo interviene nuovamente sul tema del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la cui disciplina è stata precisata più volte dalla giurisprudenza.

Tra i tanti, si ricorda il Consiglio di Stato, sez. III, nell’ordinanza del 23 aprile 2013 n. 1465 [4] in cui si è affermata la non necessità di uno specifico DURC per ogni singola gara per il concorrente risultato aggiudicatario, in aperto contrasto con alcune circolari emanate dall’INAIL, dall’INPS e dal Ministero del Lavoro.

In particolare, il giudice di secondo grado ha chiarito che “disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7 [5], nella circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35 [6] e nella circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145 [7]), non appaiono rilevanti,  in quanto contra legem (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6487 [8])”.

Ancora, l’Adunanza plenaria n. 8 del 4 maggio 2012 [9] ha precisato che la stazione appaltante non è legittimata a valutare le “violazioni gravi” delle norme in materia previdenziale e assistenziale che costituiscono causa di esclusione dalla gara. Tale compito è demandato agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto. Con ciò risolvendo un conflitto giurisprudenziale interpretativo, risalente nel tempo, sull’art. 38, comma 1, lettera i) del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 163-2006 [10]).

Infine, con la sentenza n. 2108 del 10 ottobre 2013 [11], la terza sezione del Tar Puglia, Lecce, ha sancito l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione di una gara per irregolarità del DURC prodotto dalla società vincitrice, in quanto non fondata su una violazione della normativa previdenziale “definitivamente accertata”.

Più precisamente, non essendosi completato il procedimento di contestazione dell’irregolarità da parte dell’ente previdenziale attraverso il contraddittorio con l’impresa, previsto dall’art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro. del 24 ottobre 2007 [12], la violazione non può dirsi “definitivamente accertata come richiesto dall’art. 38 lett. i) d. lgs. n. 163-2006 [10] e per questo “non può costituire il presupposto per l’espulsione dell’impresa dalla gara e per la revoca dell’aggiudicazione già disposta in suo favore”.

Da ultimo, si ricorda che con la recente legge n. 78 del 16 maggio 2014 [13], di conversione del Decreto Lavoro n. 34-2014 [14], l’ordinamento italiano ha introdotto in via definitiva la c.d. smaterializzazione del DURC, nel quadro del più ampio disegno di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

In particolare l’art. 4 del d.l. n. 34-2014 [14] prevede il superamento dell’attuale sistema per il rilascio del DURC, connesso a ripetuti adempimenti burocratici.

Ora, chiunque vi abbia interesse, compresa la stessa azienda, può verificare, con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, la propria regolarità contributiva, sia nei confronti dell’INPS che dell’INAIL. In pratica il DURC si trasforma da documento materiale in una risultanza informatizzata la cui validità è fissata in 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva, ovunque previsto.

Le ipotesi di esclusione da tale disciplina saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

di Simonetta Fabris