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Sul RUP presidente del seggio di gara3 min read

Nell’aggiudicazione col criterio dell’OEPV il RUP può ricoprire il ruolo di Presidente del seggio di gara che è organo diverso dalla Commissione giudicatrice, al quale sono affidati esclusivamente compiti di natura prettamente amministrativa, senza alcuna valutazione discrezionale.

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, sentenza, 28 agosto 2017, n. 1074 [1], Presidente Farina, Estensore Falferi

A margine

Un’impresa impugna l’aggiudicazione di una gara bandita da un’ASL sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione del servizio bar-ministore all’interno di un ospedale a favore di altra ditta.

In particolare l’impresa lamenta:

  • l’illegittima composizione della Commissione di gara, alla luce dell’incompatibilità di un membro di essa che ha rivestito anche il ruolo di RUP e che, in tale veste, ha curato la predisposizione dei chiarimenti richiesti dalle imprese concorrenti e l’adozione di importanti provvedimenti (elaborazione e rettifica atti di gara);
  • l’incompatibilità di altri componenti, sia del seggio di gara che della Commissione, i quali sarebbero dirigenti e funzionari coinvolti a vario titolo nell’amministrazione dell’ospedale;
  • la mancata comunicazione dell’aggiudicazione entro il termine di 5 giorni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 [2].

La ricorrente, partecipante alla gara, chiede pertanto il risarcimento del danno e la riedizione della procedura di gara.

Il Tar ritiene il ricorso infondato.

In particolare, il giudice rappresenta che dagli atti di causa emerge che le operazioni di valutazione delle offerte tecniche – fase in cui l’Amministrazione esercita la propria discrezionalità – sono state svolte dalla Commissione giudicatrice, nella quale il RUP non ha avuto alcun ruolo; diversamente, il RUP ha ricoperto il ruolo di Presidente del seggio di gara, che però è organo diverso dalla Commissione giudicatrice ed al quale sono affidati esclusivamente compiti di natura prettamente amministrativa, senza alcuna valutazione discrezionale.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarie che “Nell’ambito dell’articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giova ricordarlo, possono distinguersi le sotto fasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell’attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un’attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso RUP), della sotto fase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell’apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati” (ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4.11.2014, n. 5446 [3]; Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4190 [4]; Consiglio di Stato, sez. II, 3 febbraio 2017, n. 475 [5]; Tar Piemonte, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 75 [6]).

Pertanto, non sussiste la violazione dell’art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 [2], non sussistendo la denunciata incompatibilità del RUP.

Quanto alla censura relativa alla incompatibilità degli altri membri della commissione giudicatrice e del seggio di gara per essere intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale, si rileva che la doglianza è formulata in modo del tutto generico e non circostanziato e, come tale, è inammissibile.

Per quanto riguarda infine la mancata comunicazione dell’aggiudicazione entro il termine di 5 giorni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 [2], il Tar ribadisce che il superamento del termine di cinque giorni per effettuare la comunicazione dell’aggiudicazione non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione, ma tuttalpiù sulla decorrenza del termine per gravare in sede giurisdizionale l’aggiudicazione medesima (ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. V, 7 giugno 2016, n. 2863 [7]; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 17 novembre 2015, n. 1527 [8]).

Pertanto anche tale motivo di ricorso è infondato.

Simonetta Fabris