L’invio via PEC della documentazione, prima dell’attivazione del soccorso istruttorio, non implica un’immediata e automatica regolarizzazione della documentazione se la trasmissione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta e se la lex specialis richiede la presentazione esclusivamente tramite piattaforma informatica.

Tar Campania, Napoli, sez. VI, sentenza 18 dicembre 2018, n. 7234, Presidente Passoni, Estensore Soricelli

A margine

Il fatto

La ricorrente presenta la domanda di partecipazione ad una gara telematica per l’affidamento di un servizio di progettazione di fattibilità economica con la relativa documentazione entro il termine prescritto dal bando di gara rendendosi conto, dopo aver eseguito l’upload, di non aver apposto sulla “busta amministrativa virtuale” le firme digitali di alcuni componenti del raggruppamento.

Pertanto, al fine di rimediare all’errore, la stessa trasmette la documentazione firmata via PEC lo stesso giorno, ma oltre l’orario indicato dal bando.

In occasione dell’apertura delle buste, la stazione appaltante attiva dunque il “soccorso istruttorio” invitando la ricorrente a regolarizzare nel termine di 8 giorni. Quest’ultima, tuttavia, resta inerte e viene quindi esclusa dalla gara.

Pertanto la società ricorre al Tar sostenendo di aver già sanato ogni difetto della documentazione mediante l’invio via PEC e che di conseguenza l’attivazione del soccorso istruttorio costituisce un atto illogico risolvendosi nella richiesta di documentazione già in possesso dell’amministrazione con conseguente violazione dei principi di celerità e non aggravamento del procedimento. In via subordinata, la ricorrente lamenta che il termine concesso per la regolarizzazione (8 giorni) è inferiore a quello di 10 previsto dall’articolo 83 d.lgs. n. 50/2016.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso infondato escludendo che l’invio via PEC della documentazione regolarmente sottoscritta implichi una immediata e automatica regolarizzazione della documentazione per il duplice motivo che:

a) il disciplinare di gara prescriveva che la documentazione dovesse essere presentata esclusivamente in via telematica e inserita mediante upload sulla piattaforma;

b) in ogni caso l’invio via PEC era avvenuto oltre l’orario indicato dal bando ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione, sicché la regolarizzazione diveniva possibile solo attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio come previsto dal disciplinare di gara.

Peraltro, l’invito alla regolarizzazione era chiaro nel richiedere di eseguire, entro il termine assegnato col soccorso, il caricamento della “documentazione amministrativa correttamente firmata” nella sezione “soccorso istruttorio” della piattaforma informatica. Non avendo ottemperato alla richiesta, la società è stata quindi correttamente esclusa.

Al riguardo il collegio osserva che il termine di 8 giorni fissato per la regolarizzazione appare più che congruo, tenuto conto della semplicità dell’adempimento richiesto, e che comunque il termine di 10 giorni fissato dall’articolo 83 d.lgs. n. 50/2016 è un termine massimo sicché sono ammissibili termini più brevi.

Peraltro, la ricorrente avrebbe, prima della scadenza, potuto anche chiedere un differimento del medesimo (il che non è avvenuto).

Il ricorso è quindi respinto.

 


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