Secondo la normativa di cui al d.lgs. n. 163/2006, la mancanza della firma di uno dei due soci sull’offerta economica non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa trattandosi di vizio sanabile mediante soccorso istruttorio non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva dell’impresa.

Tar Toscana, Firenze, sez. I, sentenza 31 marzo 2017, n. 496, Presidente Pozzi, Estensore Bellucci

A margine

Nella vicenda, una stazione appaltante pubblica un avviso per manifestazione di interesse alla procedura, ex art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, per la stipulazione di accordi quadro concernenti tre lotti di lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento, da eseguire sul patrimonio edilizio comunale.

In esito alla procedura, la società seconda classificata impugna l’aggiudicazione chiedendone l’annullamento lamentando, tra le altre cose:

  • la violazione della lex specialis di gara nella parte in cui prevede l’esclusione dei concorrenti per difetto di sottoscrizione dell’offerta nonché la violazione dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006;
  • l’illegittimità dell’atto con cui l’Amministrazione ha disposto il soccorso istruttorio e la violazione dei limiti normativi dell’istituto e del termine istruttorio di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.

Il tutto in quanto in quanto l’offerta economica, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti aziendali e l’istanza di ammissione alla gara della ditta aggiudicataria risultano firmati da un solo socio, e solo a seguito di soccorso istruttorio l’altro socio ha aggiunto la propria firma.

Sul punto la ricorrente evidenzia inoltre che l’art. 8 dello Statuto della aggiudicataria stabilisce che “la firma e la rappresentanza legale della società…spetta disgiuntamente ai soci per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per l’assunzione di obbligazioni che impegnino la società per importi non superiori a euro 2.000…Per la straordinaria amministrazione e per l’assunzione di obbligazioni eccedenti la somma anzidetta occorrerà la firma congiunta di entrambi i soci”.

Il Tar respinge il ricorso.

In particolare il collegio afferma che, nel caso di specie, la firma di uno solo dei soci concreta un’incompleta sottoscrizione dell’offerta e dei relativi allegati, originando una non corretta spendita del potere, in una sorta di fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto concludersi con la firma dell’altro socio amministratore e che invece si è interrotta con la sottoscrizione apposta da uno solo dei due.

Tale situazione non è assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura, costituendo invece un caso di mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva o di incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (Cons. Stato, V, 10.9.2014, n. 4595; Tar Lazio, Roma, I, 16.6.2016, n. 6923).

Il giudice non condivide nemmeno la censura sulla violazione dei limiti giuridici propri del soccorso istruttorio e l’inosservanza del termine di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 (10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara).

Nel caso rileva infatti il termine previsto per il soccorso istruttorio dall’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163/2006, richiamato dal successivo art. 46, comma 1 ter, che risulta rispettato in quanto l’aggiunta della firma del secondo socio è stata apposta nel rispetto del termine assegnato dall’Amministrazione.

 


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