La dichiarazione sulla mancanza delle cause d’esclusione ex art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 non è dovuta da parte del socio unico persona giuridica (e dei relativi rappresentanti) della mandataria del RTI di 3 imprese, come tale non rimesso – secondo l’interpretazione che il Collegio predilige – al relativo regime di cui all’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, V, 27 agosto 2014, n. 4732, relativa all’analoga previsione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, d. lgs. n. 163 del 2006).

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20 novembre 2019, n. 7922, Presidente Severini, Estensore Urso

A margine

Nell’ambito di una gara per l’affidamento di un servizio di digitalizzazione pratiche, l’impresa seconda classificata, dopo il rigetto del suo ricorso contro l’ammissione del RTI poi divenuto aggiudicatario, si appella al Consiglio di Stato affermando, tra l’altro, l’erroneità della sentenza del Tar Emilia Romagna n. 00991/2018 per non aver rilevato che l’RTI non poteva essere ammesso a fronte dell’omessa presentazione di alcune necessarie dichiarazioni sul possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016.

La sentenza

Il collegio ritiene il motivo infondato evidenziando che la dichiarazione sulla mancanza di cause d’esclusione ex art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 non è dovuta da parte del socio (e dei relativi rappresentanti) della mandataria del RTI di 3 imprese, trattandosi di socio unico persona giuridica, come tale non rimesso – secondo l’interpretazione che il Collegio predilige – al relativo regime di cui all’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, V, 27 agosto 2014, n. 4732, relativa all’analoga previsione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, d. lgs. n. 163 del 2006).

Lo stesso è a dirsi per l’assenza della dichiarazione del socio della s.a.s. maggioritaria al 99% della prima mandante del RTI: l’art. 80, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016 prescrive infatti il possesso dei requisiti generali in capo al «socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci», socio che coincide nel caso in esame con la suddetta s.a.s., non già con il relativo socio, di cui peraltro l’appellante non deduce neppure la titolarità di poteri rappresentativi.

In relazione al socio maggioritario della società consorziata, designata dalla seconda mandante del RTI, per la prestazione del servizio, l’appellante deduce l’illegittima ammissione a soccorso istruttorio sulla dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti generali in capo ai soggetti apicali.

L’assunto è infondato, atteso che la mancanza delle dichiarazioni sui requisiti di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50 del 2016 ben rientra fra le carenze soccorribili ex art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50 del 2016, trattandosi d’irregolarità essenziale correlata al documento di gara unico europeo, non afferente al contenuto dell’offerta, e dunque ben passibile di sanatoria.

Anche la censura relativa all’illegittima ammissione a soccorso istruttorio del RTI controinteressato in relazione alle dichiarazioni di cui alla parte IV, lett. D del documento di gara unico europeo, relativa agli “altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore”, è infondata.

Infatti, il soccorso istruttorio attivato riguardava proprio irregolarità essenziali relative ad elementi del documento di gara unico europeo non afferenti al contenuto dell’offerta, come tali pacificamente emendabili ai sensi dell’art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50 del 2016.

Peraltro, la stessa appellante risulta essere stata ammessa a soccorso istruttorio in relazione ad altra parte del Dgue, riguardante il possesso dei requisiti speciali.

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris


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