- Moltocomuni - https://www.moltocomuni.it -

Sulla forma scritta per i contratti pubblici1 min read

I contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, anche nel caso di loro rinnovo.

In tema di appalto di opere pubbliche, l’onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti degli enti pubblici, impedisce non solo di ritenerne provata la stipulazione, in assenza dell’atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l’efficacia di comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dal contratto

Corte di Cassazione, sez.I civile, 13 ottobre 2016 n. 20690 [1] –  Pres. Salvago, Rel.  Mercolino


A margine

Con la sentenza che si annota, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta la necessità della forma scritta per i contratti degli enti pubblici, richiesta ad substantia, sotto pena di nullità (fra le molte, Corte Cass., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21477;  20 marzo 2014, n. 6555;  15 giugno 2015, n. 12316; 17 marzo 2015, n, 5263)

La forma scritta, infatti, non solo è garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa ma permette anche d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria.

In conseguenza, è da escludere la possibilità di desumere l’intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi.

Questa “regola” vale non solo per la conclusione del contratto, ma anche in sede di eventuale rinnovazione dello stesso, a meno che quest’ultima non sia prevista come effetto automatico da apposita clausola contrattuale.

Non solo. Nei contratti di opere pubbliche, la necessità della forma scritta ad substantiam impedisce che si possa attribuire alla produzione della fattura non solo il valore di mezzo di prova ma neppure quello di mero indizio.