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Sulla legittimità o meno dell’esclusione dalla gara per mancata iscrizione al MEPA4 min read

IN POCHE PAROLE….

E’ illgittimo escludere il concorrente perchè non registrato nel MEPA


Tar Veneto, Venezia, sez. II, sentenza 13 dicembre 2021, n. 1510 [1] Pres. Pasi, Est. Valletta


L’iscrizione al MEPA non surroga, né integra, il sistema di qualificazione professionale delle imprese, ma fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità.

La previsione dell’iscrizione del concorrente al MEPA, quale requisito necessario per comprovare il possesso di una determinata idoneità professionale, integra una clausola impositiva di un obbligo contra ius, in quanto viola il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla competizione.


A margine

Un RTI viene escluso, ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 [2], da una procedura avente ad oggetto alcuni lavori presso un aeroporto militare a fronte della mancata registrazione della mandante al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Pertanto la mandataria ricorre al Tar affermando che il disciplinare violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 [2], giacché l’obbligo di registrazione alla piattaforma ME.PA. costituirebbe un adempimento meramente formale che non integra, né supplisce, i requisiti speciali tecnico professionali previsti dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 [2], posseduti sostanzialmente nel loro complesso dal RTI ricorrente, e in particolare dalla mandante, imponendo così un adempimento che si risolverebbe in un ostacolo alla partecipazione alla gara, senza adeguata copertura normativa e in violazione del principio della concorrenza.

La sentenza

Il Collegio accoglie il ricorso per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla competizione posto dall’art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 [2].

In particolare, il Tar rileva che la previsione del disciplinare richiamata non corrisponde alla lettera del capitolato d’oneri della Consip e che non trae fondamento da nessuna previsione del codice dei contratti pubblici, né da altre disposizioni di legge vigenti.

Sul punto, il Tar richiama la giurisprudenza secondo cui “La previsione della iscrizione del concorrente al MEPA, quale requisito necessario per comprovare il possesso di una determinata idoneità professionale, integra una clausola impositiva di un obbligo contra ius, siccome violativa del sistema di qualificazione professionale previsto dal combinato disposto del comma 1, lett. a), e del comma 3 dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 [2], richiamato in premessa. …. Con riferimento all’iscrizione camerale (e non già con riferimento alla iscrizione al MEPA), la giurisprudenza ha riconosciuto che la sua utilità sostanziale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (in tal senso Cons. di Stato, V, 25 luglio 2019, 5257 [3]) ed ha aderito ad “un’interpretazione doverosamente teleologico-funzionale, delle previsioni circa il possesso dei requisiti della partecipante, piuttosto che su di una (interpretazione) meramente formale”.

A fronte del valore legalmente riconosciuto alla iscrizione camerale, il Mercato Elettronico – secondo la definizione che ne offre il Codice dei Contratti – si pone invece come “uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica” (v. art. 3, comma 1, lett. bbbb).

….Ed invero, secondo condivisibile giurisprudenza, lo strumento del MEPA è stato concepito nel nostro ordinamento al fine di assicurare “la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità, consentendo di ampliare la platea dei fornitori e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale” (T.A.R. Puglia – Lecce, 11 dicembre 2017, n. 1949 [4]).

L’iscrizione al MEPA, quindi, non surroga, né integra, il sistema di qualificazione professionale delle imprese, ma fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità, su una piattaforma digitale, alla quale peraltro – come emerge dagli atti del processo – è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati autocertificati dalla stessa impresa richiedente l’abilitazione” (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 7 aprile 2021, nr. 530 [5]).

Sebbene nella fattispecie esaminata nella decisione da ultimo citata, il bando risultava espressamente formulato nel senso di prevedere l’iscrizione del concorrente al MEPA quale requisito necessario per comprovare il possesso di una determinata idoneità professionale, risultano estensibili al caso in esame le considerazioni svolte circa la funzione alla quale nel nostro ordinamento assolve lo strumento del Me.Pa.

Pertanto, il Collegio ritiene che l’esclusione dalla gara disposta in forza del solo mancato adempimento formale dell’iscrizione alla piattaforma telematica di una delle imprese incluse nel raggruppamento (senza che neppure fosse stata preliminarmente attivata, sia detto in via incidentale, qualche forma di invito alla regolarizzazione) risulti contrastante con il principio di tassatività, il cui rispetto è imposto dall’art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 [2] in riferimento a tutte le “prescrizioni” previste a pena di esclusione.