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Sulla legittimità o meno di valutazioni identiche da parte dei commissari di gara1 min read

La regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara non è violata dalla circostanza che essa sia stata uniforme per tutti i commissari.

Tar Campania, Napoli, sez. I, sentenza 1° settembre 2020, n. 3713 [1], Presidente Veneziano, Estensore De Falco

A margine

Una concorrente di una procedura di gara sopra soglia, suddivisa in lotti, per l’affidamento di servizi integrati per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche delle aziende del sistema sanitario di una Regione, impugna l’aggiudicazione finale contestando, tra l’altro, l’operato dei commissari di gara per aver espresso valutazioni identiche sulle offerte presentate su tutti i lotti con ciò violando la regola del Disciplinare di gara secondo cui ogni commissario avrebbe dovuto esprimere un proprio giudizio, mentre in concreto è stata riportata un’unica valutazione finale per ogni sub-criterio.

La sentenza –  Il Tar ritiene la censura infondata evidenziando che, dagli allegati ai verbali di gara, risulta che i commissari hanno espresso ciascuno un proprio giudizio, mentre la circostanza che la valutazione formulata sia di contenuto analogo non costituisce violazione della regola prescritta nel Disciplinare di gara secondo cui ogni commissario esprime una valutazione individuale.

In proposito la Sezione ricorda di aver ripetutamente affermato il principio secondo cui la regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara non è violata dalla circostanza che essa sia stata uniforme per tutti i commissari, atteso che “la coincidenza di giudizi non costituisce infatti un sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, in difetto di disposizioni che prevedano la segretezza del valutazioni espresse dai singoli commissari (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3994/2017 [2] e Sez. V, n. 1428/2014 [3])” (TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 2429 [4] e n. 324/2020 [5]).

Pertanto il ricorso è respinto.

 Simonetta Fabris