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Sulla motivazione per derogare al principio di rotazione2 min read

IN POCHE PAROLE….

Come motivare correttamente la decisione di deroga al principio di rotazione in procedura negoziata senza bando svoltasi mediante RdO su Mepa con invito esteso a tutti gli operatori


Tar Campania, Napoli, sez. IV, sentenza 14 febbraio 2022, n. 978 [1] – Pres. Biancofiore, Estensore Raiola


La violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) non opera se la Stazione Appaltante motiva adeguatamente la deroga evidenziando, nella determina a contrarre, l’ottimo livello del servizio offerto dall’operatore uscente e la notevole soddisfazione dell’utenza.

La circostanza può essere attestata anche dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato dalla SA per i servizi svolti.


A margine

In seguito ad una indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazioni di interesse, una stazione appaltante invita tutti gli operatori che avevano manifestato interesse a partecipare ad una procedura negoziata senza bando mediante RdO su Mepa, per la concessione di servizi di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti e bevande.

A fronte dell’aggiudicazione finale a favore dell’operatore uscente, la ditta seconda classificata propone ricorso affermando la violazione del principio di rotazione degli inviti e che non sarebbe stato condotto correttamente il giudizio valutativo sull’attendibilità e la affidabilità dell’offerta della aggiudicataria.

La sentenza

Il giudice ritiene che la violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato dall’art.36 d.lgs. n. 50/2016 [2] non sussista, avendo la Stazione Appaltante specificamente e adeguatamente motivato l’operata deroga al principio in parola, evidenziando nella determina a contrarre che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d’appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media. Ciò è attestato inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato dalla SA per i servizi svolti” (in tal senso depongono le Linee guida n. 4 dell’ANAC [3] e la prevalente giurisprudenza amministrativa, cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020, n. 2182 [4], T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n. 505 [5]; T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n. 94 [6]).

Ritiene, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che il giudizio sull’affidabilità e la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, alla luce delle allegazioni e della produzione documentale della difesa erariale, si è svolto in maniera irregolare, non essendo prova della correttezza delle modalità di acquisizione del documento denominato “Tabella prezzi unitari dell’offerta” (il cui contenuto è stato determinante nella formazione della volontà della Commissione di gara di aggiudicare la gara all’affidatario uscente).

Pertanto il ricorso è accolto conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.

di Simonetta Fabris