Nelle procedure di gara telematiche non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte in quanto tali gare consentono di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e di immodificabilità delle offerte medesime.

Tar Veneto, Venezia, sez. III, sentenza 13 marzo 2018, n. 307, Presidente Rovis, Estensore Rinaldi

A margine

Il fatto

Un’impresa impugna l’aggiudicazione di un lotto in favore di altra società e gli atti di una gara bandita «per l’affidamento della fornitura in convenzione triennale, prorogabile per ulteriori 180 giorni, di TAC e Risonanze Magnetiche per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare l’impresa afferma la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda il principio di pubblicità per essersi svolte le sedute di gara (salvo quella relativa all’apertura del plico contenente la documentazione iconografica) con modalità riservata senza che i concorrenti potessero partecipare all’apertura di alcuna delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica.

La sentenza

Il Tar rigetta il ricorso ricordando che la procedura selettiva oggetto della presente controversia è stata gestita con sistemi telematici.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell’ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Infatti la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Conclusioni

Secondo il Tar il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

di Simonetta Fabris


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