Nell’ambito del giudizio sull’anomalia dell’offerta, la mancata o tardiva produzione delle giustificazioni da parte dell’impresa non possono comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia.

Tar Lazio, sez. III-quater, sentenza 19 maggio 2017, n. 5979, Pres. Sapone, Est. Santini

A margine

Nella vicenda, un’agenzia per il lavoro partecipa ad una gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato col criterio del prezzo più basso, indetta da un’ASL, classificandosi prima.

Tuttavia, a seguito del giudizio sull’anomalia della sua offerta, la stazione appaltante la giudica non congrua e dispone l’esclusione dalla gara della stessa impresa e l’aggiudicazione a favore della seconda classificata.

L’impresa ricorre pertanto al Tar chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e della propria esclusione lamentando, tra le altre cose:

  1. la violazione di legge per la sua omessa convocazione, in audizione, nell’ambito del giudizio di anomalia;
  2. la violazione dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella parte in cui la ditta aggiudicataria, odierna controinteressata, avrebbe presentato, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia della sua offerta, le proprie giustificazioni soltanto allo scadere del termine imposto dalla stazione appaltante.

L’ASL e la società controinteressata si costituiscono in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Circa il primo motivo, il collegio osserva come l’obbligo procedimentale di convocazione della ricorrente nell’ambito del giudizio di anomalia, prima in effetti previsto, al ricorrere di determinati presupposti, dall’art. 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è più contemplato dall’art. 97 del nuovo codice.

In merito al secondo motivo, il Tar ritiene invece di non discostarsi dalle conclusioni della V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2982 dell’11 giugno 2014, ove si è affermato che “nelle gare pubbliche la mancata o anche la sola tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta e degli eventuali chiarimenti non possono comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia” e che i termini a tal fine previsti “non sono perentori, ma sollecitatori, avendo lo scopo di contemperare gli interessi del concorrente a giustificare l’offerta e quelli dell’Amministrazione alla rapida conclusione del procedimento di gara”.

Di qui il rigetto delle predette censure e la valutazione dell’infondatezza del ricorso.

di Simonetta Fabris


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