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Sulla previsione della clausola sociale e l’indicazione dei costi della manodopera nel bando di gara3 min read

Per gli affidamenti di contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché determinare l’importo posto a base di gara, individuando i costi della manodopera.

Tar Campania, Napoli, sez. I, sentenza 1 marzo 2018, n. 1334 [1], Presidente Veneziano, Estensore Corciulo

A margine

Il fatto

L’impresa gestore uscente del servizio impugna il bando di gara con cui una stazione appaltante indice una procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l’affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. regionali.

In particolare, l’impresa lamenta la violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. [2] che, per i servizi ad alta intensità di manodopera, impone alle stazioni appaltanti l’inserimento nei bandi di gara di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Nel caso di specie, tale obbligo sarebbe manifestamente violato, non trattandosi di un servizio avente natura intellettuale espressamente escluso dall’applicazione di tale obbligo, ma di un servizio consistente nell’esecuzione di compiti materiali (ritiro, digitalizzazione, obliterazione delle fustelle, inscatolamento, conservazione, distruzione delle distinte contabili e delle ricette farmaceutiche) caratterizzato da un’alta intensità di impiego di manodopera.

Peraltro, tale omissione avrebbe determinato l’impossibilità per i concorrenti di presentare un’offerta ponderata, difettando una stima dei costi della manodopera, ciò anche in violazione del principio di cui all’art. 23, comma 16 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 [2] che ne impone l’indicazione separata nei documenti posti a base di gara.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso fondato.

In particolare, il giudice ricorda che l’art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 [2], come modificato dall’articolo 33, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, applicabile ratione temporis al caso di specie, stabilisce che «per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto».

Ebbene, rispetto a tale disposizione, cogente per la stazione appaltante, è mancato da parte dell’amministrazione l’inserimento di clausole sociali, né, a livello istruttorio, risulta esservi stata alcuna verifica dei presupposti per tale applicazione e, segnatamente, una valutazione sulla natura non intellettuale del servizio e sulla prevalenza della manodopera in termini di valore economico.

Conclusioni

L’omissione in esame, riscontrabile dall’assenza di ogni riferimento a clausole sociali nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato e anche nello schema di convenzione, comporta anche la violazione della disposizione di cui all’art. 23, comma 16, ultimo periodo del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 [2], come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera i), del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 secondo cui «nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma».

Pertanto gli atti impugnati sono annullati e l’amministrazione deve provvedere ad una corretta predisposizione della lex specialis in conformità ai principi esposti nella decisione.