La clausola del bando di gara che prevede che “l’aggiudicazione avverrà …in presenza di almeno due offerte valide”, non trova alcun supporto normativo, dovendosi verosimilmente riconoscere che la clausola costituisca mero refuso dell’abrogata disposizione contenuta nell’art. 55 comma 4° del D.lgs. 163/2006.

Tar Sicilia, Catania, sez. II, sentenza 23 gennaio 2020, n. 180, Presidente Brugaletta, Estensore Barone

A margine

L’impresa seconda classificata impugna l’aggiudicazione  del 2° lotto di una gara, indetta su MEPA, per la fornitura di n. 2 ecografi portatili, censurando, tra l’altro, la clausola del bando in base alla quale “l’aggiudicazione avverrà …in presenza di almeno due offerte valide”, trattandosi di previsione abrogata dall’articolo 217 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016.

La sentenza

Il Tar accoglie il ricorso rilevando che la previsione che “l’aggiudicazione avverrà …in presenza di almeno due offerte valide”, non trova alcun supporto normativo, dovendosi verosimilmente riconoscere che la clausola costituisca mero refuso dell’abrogata disposizione contenuta nell’art. 55 comma 4° del D.lgs. 163/2006.

Tale circostanza trova, peraltro, diretta conferma nell’operato della stessa Azienda Sanitaria appaltante che, nella medesima gara, con riferimento al lotto 1°, ha regolarmente aggiudicato in presenza di una sola offerta valida come risulta dal contenuto della delibera di aggiudicazione definitiva.

Pertanto il ricorso è accolto con annullamento dell’aggiudicazione.

di Simonetta Fabris

 

 


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