L’intervenuta modifica della commissione di gara risulta legittimamente operata laddove correlata ad esigenze di rapidità e continuità dell’azione amministrativa ovvero resa necessaria da trasferimento o mobilità dei dipendenti componenti la Commissione medesima.
Tar Lazio, Roma, sede giurisdizionale, sez. I, sentenza 02 dicembre 2016, n. 12069 [1], Presidente Perna, Estensore Cicchese
Nella vicenda, un’ATI chiede l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, disposto da una stazione appaltante a favore di altro operatore economico, dei lavori di adeguamento di una strada statale.
Tra le censure mosse, la ricorrente lamenta l’avvenuta sostituzione del presidente della Commissione e del responsabile del procedimento in corso di svolgimento della procedura, con conseguente lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, in violazione dell’articolo 2 del d. lgs. n. 163 del 2006 [2].
Sul punto, il Tar ritiene è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale espresso in sede cautelare nella ordinanza n. 5935/2016 [3], secondo cui l’intervenuta modifica della commissione di gara risulta legittimamente operata laddove correlata ad esigenze di rapidità e continuità dell’azione amministrativa ovvero resa necessaria da trasferimento o mobilità dei dipendenti componenti la Commissione medesima (Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 753 [4]).
In tal senso, si veda anche anche il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 25 febbraio 2013 n. 1169 [5], secondo cui: “non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto; invero, tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni. Deve quindi ritenersi che i membri delle commissioni di gara possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni (Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2009, n. 6872 [6])”.
Per questo e per gli altri aspetti trattati, il Tar ritiene il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti infondati e li respinge.
di Simonetta Fabris