- Moltocomuni - https://www.moltocomuni.it -

Sull’affidamento sotto soglia in assenza di preventiva determina a contrarre4 min read

IN POCHE PAROLE…

Per le procedure semplificate è sufficiente un provvedimento “semplificato” con “la sintetica indicazione delle ragioni” contenute nella lettera d’invito.


Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenza 10 dicembre 2020, n. 1604 [1], Pres. Adamo, Est. Cocomile


L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 [2]non indica alcuna formalità della determina a contrarre, anzi, il riferimento all’atto “equivalente ad oggetto semplificato” rende evidente, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l’irrilevanza delle forme e della specificità dei contenuti.


A margine

Il fatto – Un’impresa operante nel settore dei dispositivi audioprotesici impugna la lettera di invito ad una procedura negoziata per la fornitura di n. 35 apparecchi acustici retroauricolari per via aerea, con base d’asta inferiore a 40.000 euro, chiedendo l’accertamento e la dichiarazione d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto con la contro interessata.

Tra i vari motivi, l’operatore lamenta che la stazione appaltante avrebbe omesso di motivare la scelta con la necessaria delibera a contrarre di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. [2]

La sentenzaIl Tar ricorda che il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 [2] stabilisce che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

A sua volta l’ANAC, nelle linee guida n. 4 [3], specifica che “Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 [2] prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori”.

La corretta interpretazione sistematica delle predette norme porta a ritenere che, per le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 [2], è necessaria e sufficiente “la sintetica indicazione delle ragioni”.

In particolare è sufficiente che la lettera d’invito indichi tutti gli elementi elencati nel citato art. 32, come avvenuto nella fattispecie in esame in cui, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 [2], indica “l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali”.

Pertanto, già la lettera d’invito con le specifiche indicazioni richieste, sarebbe sufficiente, nel caso di specie, a soddisfare le esigenze a cui è finalizzata la delibera a contrarre “semplificata”.

In ogni caso, nel caso in esame, le motivazioni in ordine ai criteri di scelta del contraente si ricavano dalla nota prot. n. 4998 del 26.2.2020, con la quale la Direzione strategica dell’Azienda sanitaria ha individuato in capo ai singoli distretti la competenza a porre in essere, in autonomia, le procedure di evidenza pubblica necessarie a garantire il rispetto delle indicazioni regionali in materia di approvvigionamento e erogazione degli ausili di cui agli elenchi 2A e 2B, allegato 5 del D.P.C.M. 12/01/2017, tenendo conto delle esigenze di singoli assistiti e nelle more della conclusione delle gare “ponte” aziendali per la cui attivazione si prevedono tempi lunghi.

In proposito, il Tar non condivide neppure la doglianza con cui la ricorrente lamenta che la predetta nota prot. n. 4998/2020 sarebbe una nota “interna, non riferita alla specifica procedura oggetto di giudizio”.

Infatti, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 [2] stabilisce, che nelle gare sotto soglia, come quella in esame, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, ad oggetto semplificato.

La disposizione in commento non indica alcuna formalità della determina a contrarre, anzi, il riferimento all’atto “equivalente ad oggetto semplificato” rende evidente, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l’irrilevanza delle forme e della specificità dei contenuti.

Pertanto il ricorso è respinto.

di Simonetta Fabris