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Sull’ammissibilità o meno dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza4 min read

IN POCHE PAROLE…

Nel periodo emergenziale )fino al 30 giugno 2023) la consegna anticipata è considerata «quale regola ordinaria della procedura»


Tar Sardegna, Cagliari, sezione II, sentenza 28 dicembre 2022, n. 898 [1], Pres. Lensi, Est. Serra


Nel periodo di applicazione dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 76 del 2020, successivamente convertito con l. n. 120 del 2020, la consegna anticipata è considerata «quale regola ordinaria della procedura».

A margine

Il caso – L’impresa gestore uscente impugna l’aggiudicazione di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), spazzamento meccanizzato e manuale e gestione dell’ecocentro comunale lamentando, tra l’altro, la data disposta di inizio del servizio al 1 ottobre 2022, per violazione del termine di stand still e l’insussistenza dei presupposti per disporre in via d’urgenza l’assegnazione del servizio.

La sentenza

Il Tar respinge il ricorso evidenziando che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. 16.7.2020, n. 76 [2] convertito, con modificazioni, dalla l. 11.9.2020, n. 120 e, successivamente, dell’art. 51, comma 1, lett. f), del d.l. 31.5.2021, n. 77 [3], convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108, in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Codice dei Contratti, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 [4], nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”.

La norma autorizza sempre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza e tale conclusione è supportata anche dalla giurisprudenza che si è occupata di tale disposizione, come richiamata dalla parte controinteressata: “è stato infatti chiarito che nel periodo di applicazione dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 76 del 2020, successivamente convertito con l. n. 120 del 2020, la consegna anticipata è considerata «quale regola ordinaria della procedura» (T.a.r. per la Sicilia, sez. st. Catania, sez. I, n. 2555 del 2020 [5])” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 463 [6]).

In ogni caso, le esigenze pubbliche di cui all’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti [4] sono argomentate dalla stazione appaltante, che ha rilevato “l’assoluta necessità di evitare pericolo per l’igiene e la salute pubblica” connessa all’eventuale assenza di gestione del servizio pubblico.

La tesi della ricorrente per escludere tali esigenze è quella per cui sarebbe stato possibile continuare, da parte della stessa, a gestire il servizio in regime di proroga tecnica.

Sotto tale profilo, da un lato, la stazione appaltante ha ben argomentato che ” la c. d. proroga tecnica dell’appalto può essere disposta per un periodo che non può superare, mai e per nessuna ragione, i sei mesi dalla scadenza contrattuale. Questi sei mesi, a loro volta, sono spirati il 4.10.2020. Essendo divenuto impossibile ricorrere agli strumenti ordinari per assicurare un servizio indefettibile come la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nei due anni trascorsi da allora, sino a conclusione della nuova gara d’appalto, è stato necessario ricorrere a ordinanze sindacali contingibili e urgenti con i quali è stato richiesto a codesta società di garantire il servizio. Tale strumento di carattere eccezionale e temporaneo, in conformità alle caratteristiche sue proprie, è stato impiegato al solo fine di assicurare la continuazione del servizio per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento (…)”.

Dall’altro, rileva il Tribunale che le esigenze di pubblico interesse, in un caso quale quello che occupa, devono essere valutate senza considerare la possibilità di continuare a disporre una proroga tecnica in favore dell’appaltatore uscente, posta l’evidente possibilità di abuso del processo in tal caso da parte di quest’ultimo.

Peraltro, l’ordinanza n. 69 del 27.06.2022 del Comune, con cui era stata disposta l’ultima proroga tecnica fino al 31.10.2022, aveva però già ben chiarito che ciò sarebbe avvenuto “fermo restando che laddove le procedure di aggiudicazione del Comune dovessero definirsi prima della predetta data, l’affidatario uscente consentirà il subentro nel servizio del nuovo aggiudicatario senza che al riguardo possa avanzare pretesa alcuna”.

La consegna in via d’urgenza L’art. 8 del DL 76/2020 e s.m.i. [2] prevede che:

In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [4], i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del  30 giugno 2023:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [4], nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; (…).