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Sull’applicazione dei prezziari regionali in materia di lavori pubblici3 min read

IN POCHE PAROLE….

Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali.


Tar Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza 07 dicembre 2021, n. 3693 [1], Pres. Savasta, Est. Dato


Anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, si deve ritenere che in caso di eventuale scostamento la stazione appaltante debba dare analitica motivazione.

A margine

Una società e il collegio regionale dei costruttori edili impugnano gli atti di una procedura aperta per l’affidamento di alcune opere di urbanizzazione primaria e di un parcheggio interrato ed attigua area a verde, affermando la violazione degli artt. 30, comma 1, e 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 [2], a fronte della previsione del bando secondo cui “il prezzario di riferimento è quello relativo all’anno 2018, approvato dalla Regione Sicilia” determinando una conseguente grave sottostima della base d’asta ed una insostenibilità delle offerte.

Ad avviso dei ricorrenti, i mercuriali regionali aggiornati annualmente hanno carattere cogente poiché ancorati alle specifiche condizioni territoriali e posti a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni e – dal lato dei potenziali competitors – la serietà della proposta progettuale, nonché l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto.

Peraltro, anche l’orientamento pretorio che ammette una (moderata) derogabilità degli standard di prezzo fissati nei mercuriali pone, quale condizione necessaria ed ineludibile, che la stazione appaltante si faccia carico di esplicitare analiticamente le ragioni a sostegno di tale determinazione, con particolare riguardo all’effettiva sostenibilità e remuneratività dei prezzi rimodulati al ribasso.

Nel caso in esame il Comune non solo ha approvato la determina a contrarre senza l’aggiornamento al prezzario regionale 2019 ma ha omesso di motivare la decisione di utilizzare il prezzario 2018, mancando di valutare la sostenibilità economica dell’intervento alla luce del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione delle offerte previsti dal disciplinare.

Il Comune resistente si limita ad affermare che:

  • manca una valutazione dell’incidenza in termini percentuali, sulla base d’asta, delle modifiche del prezziario strumento di contabilità dei lavori (modifiche che comunque reputa di scarso peso);
  • tale modifica non può definirsi di per sé una clausola escludente, impeditiva della partecipazione alla gara;
  • degli aumenti dei prezzi delle materie prime intervenute tra la fine dell’anno 2020 e il febbraio 2021 non si sarebbe potuto tenere in conto nemmeno ad applicare il prezzario 2019 e che della modifica dei prezzi si potrebbe/dovrebbe tenere in conto in fase di esecuzione del contratto, utilizzando gli strumenti previsti dal codice dei contratti. [2]

La sentenza

Il Collegio accoglie il ricorso evidenziando che l’istituto dei prezzari regionali soddisfa l’interesse delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico nonché la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, al contrario, troppo elevati), non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale, è in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497 [3]).

Le argomentazioni difensive comunali non convincono in quanto i ricorrenti hanno quantificato i maggiori oneri derivanti – sulle ditte – dall’applicazione del prezzario regionale 2018, evidenziando l’effetto di “amplificazione” discendente delle ricadute economiche delle ulteriori prescrizioni della lex specialis avversate e del sensibile aumento del prezzo delle materie prime intervenuto (sì da argomentare in merito allo “scollamento” fra prezzi reali e prezzi preventivati).

Inoltre, dal chiaro tenore dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 [2], si ricava che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali e, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore tout court vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento la stazione appaltante debba dare analitica motivazione (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497 [3]).