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La scelta, senza motivazione, del criterio di selezione delle offerte nelle gare sotto soglia3 min read

IN POCHE PAROLE….

 Nelle gare sotto soglia la scelta del criterio del prezzo più basso non deve essere motivata.


Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenza 23 dicembre 2021, n. 2347 [1]  Pres. Iannini, Est. Arrivi


Nelle gare sotto soglia il criterio del prezzo più basso non è eccezionale, per cui non trova applicazione l’obbligo, ricavabile dall’art. 95, commi 4 e 5, d.lgs. 50/2016, di motivazione specifica della sua scelta.

Nel criterio del prezzo più basso, il vaglio di ammissibilità delle soluzioni tecniche proposte dai concorrenti diviene il discrimen di ammissibilità o esclusione delle offerte che rispettivamente presentino o non presentino gli standard minimi richiesti dalla lex specialis.

La normativa emergenziale del 2020 che deroga al codice dei contratti pubblici rimette alla stazione appaltante la libera scelta tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso, fatta eccezione per le sole ipotesi di obbligatorietà del primo criterio ex art. 95, comma 3, dello stesso Codice 


A margine

Un’impresa viene esclusa da una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020 [2], mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per l’acquisto, in relazione all’emergenza da Covid-19, di dispositivi medici per la ventilazione di pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri per un valore complessivo di euro 89.000,00 inferiore alle soglie europee, suddivisa in due lotti da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.

L’esclusione si fonda sulla non rispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche della lex specialis.

Pertanto l’impresa propone ricorso contro l’aggiudicazione affermando, tra l’altro, la violazione dell’art. 95 d.lgs. 50/2016 [3], il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell’azione amministrativa in relazione alla scelta della stazione appaltante di avvalersi del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso facendo valere l’interesse strumentale alla riedizione dell’intera gara.

La sentenza

Il Tar rigetta il motivo di ricorso ricordando che nel criterio del prezzo più basso le soluzioni tecniche dei contendenti non assurgono a elemento di selezione del miglior proponente, ma ciò non significa che sia del tutto obliterata l’esigenza di vagliare il pregio tecnico delle offerte.

Semplicemente questo vaglio, che nell’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è funzionale anche all’attribuzione dei punteggi, nel criterio del prezzo più basso diviene il discrimen di ammissibilità o esclusione delle offerte che rispettivamente presentino o non presentino gli standard minimi richiesti dalla lex specialis. Pertanto, non vi è alcuna contraddittorietà tra il ricorso al criterio del prezzo più basso e la verifica preliminare di ammissibilità tecnica dei prodotti effettuata dalla stazione appaltante.

Né può riscontrarsi il lamentato difetto di motivazione. Al di là della considerazione per cui la procedura in esame si caratterizza per la richiesta di prodotti strettamente vincolati a precisi standard tecnici (che è ipotesi tipica di aggiudicabilità dell’appalto con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016 [3]), vale evidenziare che la gara per cui è causa si colloca al di sotto delle soglie di rilevanza euro-unitaria e, per espresso richiamo contenuto nella determina a contrarre, è stata indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020 [2].

Ebbene sia l’art. 36, comma 9 bis, d.lgs. 50/2016 [3] (relativo ai contratti sotto soglia) sia l’art. 1 d.l. 76/2020 [2] (relativo alle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale da Covid-19 in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) prevedono un regime speciale che rimette alla stazione appaltante la libera scelta tra i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso, fatta eccezione per le sole ipotesi – non confacenti il caso in esame – di obbligatorietà del primo criterio ex art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016 [3].

Poiché, diversamente dalle gare sopra soglia, il criterio del prezzo più basso non è eccezionale, non trova applicazione l’obbligo, ricavabile dall’art. 95, commi 4 e 5, d.lgs. 50/2016 [3], di motivazione specifica della scelta di ricorrere ad esso (T.A.R. Torino, Sez. II, 6 aprile 2021, n. 366 [4]).