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Obbligo o meno di indicazione nell’offerta dei costi “indiretti” della manodopera5 min read

IN POCHE PAROLE…

L’impresa non ha l’onere di indicare nell’offerta economica i costi indiretti di manodopera, riferiti a figure professionali coinvolte nella commessa solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili.


Tar Sicilia, Palermo, sez. III, sentenza 13 dicembre 2021, n. 3457 [1] Pres. Quiligotti, Est. Salone


L’impresa non ha l’onere di indicare nell’offerta economica i costi indiretti di manodopera riferiti a figure professionali coinvolte nella commessa solo in ausilio e in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili.

E’ preferibile riferire il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti ai soli costi diretti della commessa escludendo i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili.

L’esigenza di tutela è infatti avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa.


A margine

Nell’ambito di un procedimento volto all’esecuzione del giudicato su una procedura per l’affidamento di un servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi, la SA appaltante chiede alla ditta prima classificata, dapprima esclusa ma successivamente riammessa in gara dal Tar, di dettagliare il costo della manodopera “contabilizzando il costo di tutto il personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi riportati nell’offerta tecnica”.

Ritenuti sufficienti i chiarimenti proposti, la SA revoca l’aggiudicazione disposta a favore della seconda graduata e dispone l’aggiudicazione a favore dell’impresa riammessa.

La ditta estromessa si rivolge dunque al Tar affermando che l’aggiudicataria, pur dichiarando, nell’offerta economica, di sostenere un costo per manodopera esattamente coincidente con quello indicato nel bando di gara (€ 1.677.918,04), avrebbe previsto, nell’offerta tecnica, l’utilizzo di 17 unità aggiuntive di personale rispetto alle 44 previste nel capitolato speciale d’appalto, di fatto aumentando la spesa del personale di € 217.743,51, in violazione degli artt. 23, 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 [2] e del disciplinare di gara.

La sentenza

Il Collegio respinge il ricorso richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul significato da attribuire all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 [2], secondo cui «Il dato letterale è neutro perché il significante è tale che il significato potrebbe essere sia quello ristretto, riferito ai soli dipendenti subordinati che prestano l’attività esecutiva per lo specifico appalto, sia quello più ampio che comprenda l’interno fattore – lavoro necessario all’esecuzione dell’appalto, e, dunque, in questa ottica anche i servizi di supporto e ai servizi esterni»; è «preferibile … riferire il costo della manodopera di cui al citato art. 95, comma 10, ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (in termini Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530 [3]; sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7135 [4], che, in relazione alle figure professionali che prestano la propria opera a beneficio di più contratti di appalto riferiti alla stessa impresa, parla di attività “trasversale” e le enuncia in tutte quelle che hanno un ruolo direttivo o di coordinamento)».

Ciò in quanto «l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto» (cfr. C.d.S., sez. V, 3/11/2020, n. 6786 [5]).

Nel caso di specie, come chiarito dalla aggiudicataria nel corso del procedimento di verifica condotto dalla stazione appaltante, delle evocate sei unità aggiuntive per la gestione dell’appalto, due unità amministrative rientrano nel personale interno già in forza (responsabile tecnico e coordinatore RUT) con funzioni direttive e di coordinamento e utilizzabili trasversalmente per più appalti, mentre, per le rimanenti 4 unità operative, si tratta di personale proveniente da altri appalti, espressamente da impiegare solo «secondo necessità», ovverosia solo in casi di emergenza (es. per raccolte surplus a causa di possibili chiusure degli impianti di conferimento) e/o difficoltà operative per eventuali turni feriali, assenze e permessi del personale addetto.

Infine, per ciò che attiene alle restanti undici unità indicate nel progetto, si tratta di personale previsto per la campagna di comunicazione da svolgere nell’arco del primo anno, per un periodo massimo di 87 giorni, quindi di personale destinato a essere impiegato non stabilmente per tutta la durata dell’appalto, ma solo nella fase di start-up (ossia di avviamento del servizio di raccolta).

Appare quindi evidente la strumentalità e accessorietà dell’attività preliminare di comunicazione ai cittadini rispetto all’attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti che costituisce l’oggetto specifico della commessa secondo il bando.

Ne segue che anche l’impiego di tali lavoratori può essere ricompreso tra i costi indiretti di manodopera che l’impresa non ha l’onere di indicare nell’offerta economica in base al consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale sopra riportato.

di Simonetta Fabris

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Sullo stesso tema si veda in questa rivista “Sull’obbligo o meno di indicare i costi del personale sostenuti dal subappaltatore” [6] pubblicato in data 24.12.2021, secondo cui “l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera deve intendersi riferito anche ai costi legati al personale impiegato dall’eventuale azienda subappaltatrice. Una diversa soluzione finirebbe con il consentire un’agevole elusione della norma in considerazione  della ratio di tutela dei lavoratori che la ispira”.