IN POCHE PAROLE…

L’operatore economico concorrente non è tenuto a dichiarare, in offerta, i costi della manodopera relativi ai subappaltatori, stante che il rapporto si configura come acquisto di un servizio a prezzo, non come retribuzione di lavoratori.

TAR Veneto, n. 1536/2025 – Pres. L. Pasanisi, Est. F. Dallari


L’operatore economico concorrente non deve dichiarare i costi della manodopera del subappaltatore in quanto in realtà acquista dal subappaltatore un servizio di cui si limita a sostenere il costo – paga cioè un prezzo, non corrisponde una retribuzione – sicché le verifiche in ordine al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori addetti a tali prestazioni non può che essere condotta direttamente a carico dei subappaltatori in sede di autorizzazione

La verifica dell’anomalia dell’offerta, per giurisprudenza costante, è finalizzata all’accertamento dell’attendibilità complessiva della proposta economica e non alla ricerca di singole voci errate o incongruenti, e la sua valutazione. globale e sintetica, è insindacabile da parte del giudice amministrativo, salvo manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti

E’ legittimo, a giustificazione della congruità dell’offerta,  utilizzare preventivi o documenti relativi a lavori analoghi, se idonei a dimostrare la sostenibilità economica dell’offerta.


Il TAR Veneto, con la sentenza annotata, chiarisce, innanzitutto, che l’operatore economico concorrente non è tenuto a dichiarare nell’offerta  i costi della manodopera del subappaltatore, in quanto, egli paga un prezzo per il servizio acquistato e non retribuzioni ai dipendenti del subappaltatore. Le verifiche sul rispetto delle norme a tutela dei lavoratori dovranno dunque essere svolte solo in sede di autorizzazione del subappalto.

Conferma la giurisprudenza consolidata su aspetti importanti del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Il caso 

Un Comune ha indetto una procedura aperta, suddivisa in tre stralci, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del lato sud dello stadio Euganeo, d’ importo complessivo a base di gara oltre soglia UE. All’esito della procedura,  risulta aggiudicataria la società prima classificata, con un ribasso del 13,51%. La seconda classificata impugnato i gli atti di gara, contestando, in particolare, la mancanza del  l’esito positivo del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della vincitrice. Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe omesso un’adeguata valutazione di una serie di elementi che avrebbero reso inattendibile l’offerta della controinteressata: la non dichiarazione dei costi della manodopera dei subappaltatori, l’incongruenza nei preventivi allegati, errori nel metodo di calcolo del ribasso applicato e la mancata estensione della verifica a tutte le voci economiche.

La sentenza

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso ritenendolo infondato in tutte le sue articolazioni.

In primo luogo, è stata rigettata l’eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata, essendo stato il ricorso notificato entro il termine decorrente dalla piena conoscenza degli atti relativi alla verifica dell’anomalia, (con riferimento ad altro ricorso allo stesso TAR).

Nel merito, la pronuncia ribadisce alcuni principi  in materia di appalti. Anzitutto, viene esclusa la necessità di indicare i costi della manodopera dei subappaltatori già in fase di offerta: il TAR si allinea all’orientamento espresso di recente dal Consiglio di Stato , secondo cui l’obbligo dichiarativo riguarda esclusivamente i costi sostenuti direttamente dall’appaltatore (fra le altre, Cons.St, Sez. III, sentenza 21 giugno 2023, n. 6114; più di recente, Sez. IV, 27 giugno 2025, n. 5580); diversamente, la valutazione della congruità delle prestazioni subappaltate avverrebbe in sede di autorizzazione al subappalto, ossia a valle dell’aggiudicazione.

Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, valorizzando il principio secondo cui la verifica dell’anomalia non comporta un sindacato matematico su ogni singola voce, ma un esame complessivo dell’attendibilità dell’offerta. L’eventuale presenza di errori materiali, prezzi vetusti o riferiti ad altri cantieri non determina automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione, se gli elementi forniti risultano comunque idonei a dimostrare la sostenibilità economica della proposta. Infine, è stato chiarito che la scelta della stazione appaltante di limitare la verifica ad alcune voci significative di costo non contrasta con il principio di buona amministrazione, atteso che il giudizio di congruità può legittimamente basarsi sull’analisi delle sole voci più rilevanti, in quanto rappresentative della complessiva affidabilità dell’offerta.

Conclusione

La sentenza del TAR Veneto rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio sostanzialistico che ispira la disciplina della verifica dell’anomalia delle offerte nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). L’intervento del giudice amministrativo riafferma il ruolo centrale della stazione appaltante nella valutazione tecnico-discrezionale dell’affidabilità dell’offerta, riducendo il rischio che contestazioni formali si traducano in uno strumento meramente dilatorio o strumentale. Per i responsabili unici del procedimento e le commissioni di gara, la pronuncia offre indicazioni operative importanti, ricordando che l’obbligo di motivazione e approfondimento non si traduce in un onere di analisi puntuale e matematica, ma nel dovere di svolgere un controllo ragionevole e proporzionato alla complessità dell’offerta e all’economia dell’intervento.

dott. Riccardo Renzi


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