IN POCHE PAROLE….
La pubblicazione all’albo on line fa decorrere il termine di impugnazione dell’affidamento diretto.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 aprile 2022, n. 2525 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Di Matteo
Il termine per impugnare il provvedimento che dispone l’affidamento diretto decorre dalla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
L’impresa che intenda proporre un ricorso ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione.
A margine
L’impresa gestore uscente di un servizio di illuminazione lampade votive presso un cimitero comunale che chiede il rinnovo del predetto contratto, si appella contro la sentenza del Tar Calabria 260/2020 che dichiara inammissibile il suo ricorso avverso il provvedimento di affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, a favore di altra ditta.
Contrariamente alla pronuncia, l’impresa afferma il proprio interesse all’indizione di una procedura ordinaria di gara cui poter partecipare al fine di concorrere all’affidamento del servizio in condizioni di parità con gli altri operatori.
La controinteressata, costituita in giudizio, ritiene il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., evidenziando che il ricorso di primo grado è stato proposto oltre trenta giorni dalla pubblicazione della determinazione di affidamento sull’albo pretorio on –line del Comune e che, comunque, la conoscenza dell’atto era stata acquisita dall’appellante in data utile per proporre ricorso nei termini.
La sentenza
Il giudice conferma l’irricevibilità del ricorso di primo grado ricordando che la determinazione con la quale l’amministrazione dispone l’affidamento diretto di un servizio ad un operatore economico rientra, senz’altro, tra “gli atti delle procedure di affidamento” di cui al primo comma dell’art. 120 cod. proc. amm., da impugnare nei termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo.
La circostanza dell’avvenuta pubblicazione sull’albo pretorio on – line della determinazione di affidamento del servizio non è contestata dall’appellante.
L’Adunanza plenaria, con la sentenza 2 luglio 2020, n. 12 ha affrontato e risolto la questione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto di appalto mediante l’individuazione di momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione.
Più precisamente, l’Adunanza plenaria ha così modulato tale decorrenza:
a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara – comprensiva anche dei verbali (ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentante) ai sensi dell’art. 29, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 50 del 2016;
b) dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all’art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016 ma solo a condizione che esse “consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri”, così da permettere la presentazione non solo dei motivi aggiunti ma anche del ricorso principale;
c) nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara è prevista la dilazione temporale fino al momento in cui è consentito l’accesso se “i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”;
d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara “purchè gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”.
La vicenda in esame va inquadrata nella fattispecie sub a) ed il termine di impugnazione decorreva dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento sull’albo pretorio del Comune.
In proposito l’Adunanza Plenaria citata ha ritenuto che, “per la individuazione della decorrenza del termine per l’impugnazione, rileva anche l’art. 29, comma 1, ultima parte, del ‘secondo codice’, per il quale “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”; l’albo pretorio on – line fa parte del profilo del committente (come si ricava dall’art. 3, comma 1, lett. nnn) d.lgs. n. 50 del 2016 che ne dà la definizione come: “sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal presente codice, nonché dall’allegato V”).
Pertanto, la pubblicazione all’interno di tale pagina web del provvedimento costituisce una forma di pubblicità valida a far decorrere il termine di impugnazione.
Riprendendo ancora una volta le parole dell’Adunanza plenaria è stato affermato che: “L’impresa interessata – che intenda proporre un ricorso – ha l’onere di consultare il ‘profilo del committente’, dovendosi desumere la conoscenza legale degli atti dalla data nella quale ha luogo la loro pubblicazione con i relativi allegati (data che deve costantemente risultare dal sito)”.