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Violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza nelle procedure di affidamento diretto3 min read

Anche nelle procedure di affidamento diretto, qualora si proceda mediante richiesta di due o più preventivi, devono essere rispettati i principi di trasparenza e non discriminazione garantendo la segretezza delle offerte.

Tar Basilicata, Potenza, sez. I, sentenza 23 gennaio 2020, n. 79 [1], Presidente Donadono, Estensore Mastrantuono

A margine

Un comune invita, tramite PEC, due ingegneri ad offrire un ribasso sull’importo di € 35.809,92 per l’affidamento di un incarico professionale ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 [2] per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva e per il coordinamento della sicurezza relativamente all’esecuzione di ulteriori lavori di completamento di una Scuola Media evidenziando che la predetta procedura semplificata si era resa “opportuna in rapporto agli obiettivi di proporzionalità dell’azione amministrativa, oltre ai principi di razionalità, efficacia ed efficienza, nonché di celerità ed in coerenza con il principio di non aggravio dei procedimenti postulato dall’art. 1, comma 2, L. n. 241/1990 [3]”.

In esito alla procedura, l’ingegnere non aggiudicatario impugna il provvedimento di aggiudicazione evidenziando che, poiché si trattava di affidamento di una variante in corso d’opera nell’ambito del precedente contratto a lui affidato (quale mandatario di un’ATP), il nuovo contratto avrebbe dovuto essere affidato nuovamente alla stessa ATP.

Afferma inoltre la violazione dei principi in materia di evidenza pubblica in quanto il nuovo incarico professionale è stato aggiudicato senza prestabilire i requisiti di ammissione e senza indicare un termine identico per la presentazione delle offerte nonché la violazione del principio di segretezza per non aver, la stazione appaltante, adottato alcuna precauzione per impedire all’aggiudicatario di conoscere in anticipo l’offerta dell’ing. controinteressato.

La sentenza

Il Tar non accoglie il ricorso rilevando che i nuovi lavori di adeguamento della Scuola Media non possono essere qualificati come una variante di quelli precedentemente appaltati, la cui progettazione definitiva ed esecutiva ed coordinamento della sicurezza erano stati affidati all’ATP richiamata, in quanto tali lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato di ultimazione sottoscritto dall’appaltatore e da tutti i componenti dell’ATP.

Pertanto, nella specie, non ricorrono le fattispecie giuridiche della variante in corso d’opera ex art. 106 D.Lgs 50/2016 [2].

Per converso, il Tar ritiene il motivo con cui si deduce la violazione dei principi in materia di evidenza pubblica fondato in quanto è pacifico che il Comune, nella procedura negoziata in esame, non ha prestabilito un termine identico per la presentazione delle offerte economiche e non ha adottato alcuna precauzione per impedire all’ingegnere aggiudicatario di conoscere in anticipo l’offerta dell’ing. ricorrente.

Più precisamente il Comune ha violato i principi di non discriminazione e di trasparenza di cui all’art. 30, comma 1, D.Lgs 50/2016 [2], espressamente richiamati dall’art. 36, comma 1, dello stesso D.Lg.vo in quanto, anziché affidare la progettazione direttamente ad un professionista, ne ha contattati più di uno, non garantendo la segretezza delle offerte.

Tuttavia il ricorso non può essere accolto poiché, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., [4] “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”.

Nel caso in esame il ricorrente ha infatti richiesto il risarcimento in forma specifica (e non il risarcimento in forma equivalente) che non può essere riconosciuto in quanto il controinteressato ha già presentato il progetto definitivo ed esecutivo che è stato approvato ed è stato posto a base della procedura negoziata per i lavori di adeguamento della Scuola Media.

Pertanto il Tar in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso.

di Simonetta Fabris