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Debiti fuori bilancio, come impegnare e imputare la spesa1 min read

Su richiesta dell’ANCI, la Sezione delle Autonomie ha enunciato i  principi di diritto in materia di “Copertura  finanziaria dei debiti fuori bilancio ed imputazione della relativa spesa in funzione della scadenza dell’obbligazione giuridica”, con riferimento ai principi contabili generali e applicati ddi cui al D.Lgs n. 118 del 2011 [1] e successive modificazioni, sulla riforma contabile dei bilanci delle Regioni, e degli enti locali e dei loro organismi.

Ai suddetti principi di diritto dovranno attenersi le Sezioni regionali di controllo.

Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione 23 ottobre 2018, n.  21/SEZAUT/2018/QMIG [2] Pres. Buscema –  Relatori Grasselli e Feroni.

1. “Ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’ente per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194 comma 1, del TUEL [3] ed  il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico.

2. Gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti in tre anni finanziari compreso quello in corso, ai sensi dell’art. 194, comma 2, del TUEL, a condizione che le relative coperture, richieste dall’art. 193, comma 3, siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

3. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell’esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto,con l’adozione delle conseguenti misure di ripiano.”