IN POCHE PAROLE…

I proventi da parcometri e da sanzioni al codice della strada  in soccorso delle maggiori spese per gas ed energia.

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e  legge di conversione 91/2022  (in vigore dal 16 luglio)


La conversione del D.L. Aiuti, con la L. 91/2022, consente eccezionalmente (per il 2022) di destinare i proventi derivanti dalle sanzioni per la violazione del Codice della strada e dai parcometri al finanziamento delle spese per le utenze relative all’energia elettrica ed al gas.

Si tratta, ad evidenza, di una opzione straordinaria che si è resa necessaria per garantire, in vista anche della salvaguardia degli equilibri di bilancio, un’ulteriore fonte di finanziamento (oltre all’avanzo di amministrazione, ai fondi COVID ed ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia) per fronteggiare il crescente impatto scaturente dai pesanti rincari delle utenze.

La disposizione, che interessa non soltanto i comuni ma pure le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, permette in particolare di utilizzare:

  1. a) i proventi di cui all’articolo 142, commi 12-bis e 12-ter del Codice della Strada relativi al dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;
  2. b) i proventi di cui all’articolo 208, comma 4, del Codice della Strada relativi all’accertamento delle altre violazioni;
  3. c) i proventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), del Codice della Strada, relativi alle entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a

In questo modo è  introdotta una deroga rispetto alla destinazione ordinaria di tali risorse, che possono essere impiegate (ferme restando le quote di spettanza di altre amministrazioni) esclusivamente per le somme incassate e non soltanto in funzione degli accertamenti.

Quest’ultima scelta di natura contabile, evidentemente dettata da stringenti ragioni prudenziali, crea una sorta di “doppio binario”, alla luce delle previsioni contenute nel Principio contabile applicato n° 4/2 che impongono di accertare le entrate che hanno maturato il requisito del titolo giuridico a prescindere dall’effettivo incasso (ferma restando la gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE).

Si rende – quindi – indispensabile monitorare distintamente l’andamento delle riscossioni di tali entrate. allo scopo di verificare la quota effettivamente applicabile, in via eccezionale, proprio per il finanziamento delle spese legate alle utenze gas ed energia elettrica.

Nel caso di specie, tra l’altro, il legislatore non fa esplicitamente riferimento ad un incremento di tali spese (come per l’utilizzo dei Fondi Covid), con la conseguenza che tale possibilità non sembra limitata al differenziale tra la spesa tendenziale 2022 e la spesa registrata nel corso del 2019.

Rispetto alle sanzioni di cui all’art. 208, poi, la destinazione al finanziamento delle spese per gas ed energia elettrica concorre al soddisfacimento del vincolo di cui al comma 4, essendo esplicitamente richiamato quest’ultimo riferimento normativo.

Tale disposizione, infatti, riguarda proprio la quota vincolata, posto che si tratta della norma che stabilisce che “Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”.

Da segnalare, infine, quale ulteriore requisito per ricorrere a questa misura straordinaria, che gli incassi rilevanti allo scopo si devono riferire esclusivamente agli accertamenti di competenza dell’esercizio 2022, con esclusione  delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.

Pertanto, deve trattarsi esclusivamente di entrate accertate nel corso dell’esercizio corrente, avendo in tale periodo maturato i requisiti previsti dal Principio contabile applicato n° 4/2, ovviamente entro i limiti delle riscossioni effettivamente intervenute.

Marco Rossi, dottore commercialista


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