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Esercizio provvisorio, le indicazioni della Sezione delle Autonomie per il 20145 min read

Come già avvenuto nel 2013, anche per quest’anno, alla luce dei sistematici e prolungati rinvii dei termini di approvazione del bilancio di previsione (ora sostanzialmente fissati al 30 settembre), la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato un apposito documento (con la deliberazione n° 18/SEZAUT/2014/INPR [1]) destinato a fornire specifiche raccomandazioni agli enti in ordine alla gestione in esercizio provvisorio, che da situazione del tutto estemporanea si sta progressivamente consolidando come situazione ricorrente.

Le principali criticità scaturenti da un esercizio provvisorio particolarmente prolungato nel corso del singolo periodo amministrativo sono puntualmente evidenziate dalla magistratura contabile nella pronuncia e riguardano:

a) il riferimento al limite degli stanziamenti dell’esercizio precedente (non, però, per gli enti in “sperimentazione”) in presenza di risorse a disposizione inferiori;

b) l’impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa  a causa del ritardo nella riscossione dei tributi propri;

c) le difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione ed alla riduzione della spesa ad esercizio finanziario inoltrato;

d) i disagi a carico dei contribuenti nell’applicazione dei tributi locali per il ritardo nella statuizione della disciplina puntuale delle singole imposte e tasse;

e) le difficoltà conseguenti all’adozione di manovre di riequilibrio negli enti che hanno presentato, in precedenza, disavanzi di amministrazione e/o gestione;

f) le problematiche correlate al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio accertati o in corso di formazione;

g) la mancata approvazione del piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale.

Ne consegue, secondo una puntualizzazione efficacemente evidenziata, che il sistema di bilancio in esercizio provvisorio, pur se privo del fondamentale documento di programmazione, non può disattendere, sul piano sostanziale, il principio della veridicità posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente.

Anche perché, con riferimento al 2014, si pone – ancora una volta – il problema di un quadro strutturale che determina uno stanziamento assestato 2013 (assunto come “tetto” dell’esercizio provvisorio) tendenzialmente sovradimensionato rispetto alle reali risorse a disposizione alla luce sia della spending review sia delle disposizioni in materia di entrate.

Per tali ragioni, tra l’altro, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto di non adottare i questionari annessi alle linee guida sul bilancio di previsione 2014, così come già avvenuto con riferimento al precedente esercizio nel quale alcune informazioni rilevanti sono state acquisite nell’ambito del questionario al rendiconto della gestione (tra l’altro istituendo un apposito allegato relativo proprio all’esercizio provvisorio).

Partendo da quale quadro di riferimento la Sezione delle Autonomie fornisce importanti e rilevanti raccomandazioni rivolte sia agli operatori degli enti locali (in primis al responsabile del servizio economico-finanziario) sia agli organi di revisione economico-finanziaria, chiamati a verificarne la gestione.

E’ così sottolineato che, ai fini della tenuta degli equilibri di bilancio, riveste una  fondamentale importanza il ruolo dell’organo di revisione, del responsabile del servizio economico-finanziario e dei responsabili di servizio, investiti – tra l’altro – di specifici compiti proprio dal novellato art. 147 del Tuel [2] (in particolare nel “nuovo” controllo sugli equilibri finanziari).

Non va neppure dimenticata, in tale contesto, la previsione contenuta nell’art. 153 sempre del Tuel [2], che impone al responsabile del servizio economico-finanziario di svolgere una costante verifica sull’andamento della gestione finanziaria, attivando apposite segnalazioni nel caso di scostamenti significativi (da trasmettere, ora, anche alla Corte dei Conti).

In tale logica, secondo la magistratura contabile, una gestione consapevole ed attenta imporrebbe l’adozione, da parte degli organi di governo, di specifiche linee guida finalizzate a garantire – in uno rispetto all’osservanza dei precetti normativi – l’equilibrio strutturale della gestione attraverso apposite e specifiche direttive.

Inoltre, è indispensabile assicurare un continuo e rilevante controllo/monitoraggio in ordine all’attendibilità delle previsione di entrata e degli stanziamenti di spesa e, dunque, al mantenimento di un congruo equilibrio di bilancio.

Parallelamente, secondo la pronuncia, devono essere assicurate idonee ed efficaci misure per evitare un rispetto solo formale del patto di stabilità interno, mediante (ad esempio) il ricorso a contratti di servizio elusivi ovvero mediante la non corretta imputazione di entrate ed uscite ai pertinenti capitoli di bilancio.

Un focus particolare, poi, è dedicato alle entrate la cui gestione deve essere programmata accuratamente tenendo conto dell’esigenza di conseguire la tempestiva acquisizione delle risorse, fondamentale sia per mantenere gli equilibri di bilancio sia per tendere al rispetto del patto di stabilità interno.

Le scelte legate alle entrate, nondimeno, dovrebbero risultare coerenti con le decisioni concernenti le spese correnti, secondo la soluzione recentemente accolta dal D.L. 66/2014 [3] nella direzione della spending review, che ha correlato una serie di “tagli” delle risorse disponibili al contenimento di determinate tipologie di spesa corrente.

Rispetto a quest’ultima, opportunamente, la pronuncia sottolinea come i vincoli normativi per il 2014 riguardano voci di spesa che sono già state oggetto, in precedenza, di specifici interventi correttivi da parte del legislatore (è il caso, ad esempio, delle spese per l’acquisto di immobili o per consulenze).

Nondimeno, si registrano alcune importanti novità, anche recenti, che riguardano, tra gli altri, le spese per l’acquisto di beni e di servizi e per l’esercizio di autovetture, che impongono una serie di interventi correttivi al fine di garantire il conseguimento dei risparmi attesi, che non possono non rilevare anche nell’ambito dell’esercizio provvisorio.

Infine, la Corte dei Conti, nelle indicazioni, sottolinea il possibile impatto dell’esercizio provvisorio in termini di debiti fuori bilancio e di passività potenziali.

Devono, infatti, essere oggetto di rigorosa e puntuale ricognizione le situazioni debitorie fuori bilancio già accertate ed in attesa di riconoscimento o finanziamento ai sensi dell’art. 194 del Tuel [2] nonché le eventuali situazioni debitorie già riconosciute ma in attesa di finanziamento così come le passività potenziali in corso di formazione, corrispondenti, seppure con alcune differenze, a procedure irrituali di spesa.

In particolare, la deliberazione su tale fronte segnala due possibili fonti di criticità, rispettivamente legate ai rapporti finanziari con le partecipate ed in generale con gli organismi partecipati ed alle eventuali garanzie rilasciate (ad esempio nella forma della fideiussione), da cui possono scaturire significativi effetti pregiudizievoli per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

(Federico Fontana – Marco Rossi)