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I cinque casi per il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche amministrazioni2 min read

Stop a rifiuti pretestuosi: le pubbliche amministrazioni possono respingere  le fatture elettroniche soltanto nei cinque casi previsti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 [1] del 22 corrente mese.

Il DM 24 agosto 2020 [2]

Il decreto, in vigore dal prossimo 6 novembre, aggiunge l’art. 2-bis al precedente decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La nuova disposizione stabilisce che le pubbliche amministrazioni potranno rifiutare le fatture elettroniche solo in cinque casi:

  • fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura, salvo i casi in cui non è richiesto;
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura
  •  omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura;
  • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Tuttavia, le pubbliche amministrazioni non potranno  comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [3]

Il rifiuto della fattura da parte della PA non potrà essere pretestuoso, come è accaduto finora in molti casi. Infatti, la pubblica amministrazione, se notifica  al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall’articolo 2-bis, comma 1.

In sintesi, se la PA restituisce una notifica di accettazione relativa alla fattura ricevuta da SdI ciò significa che la fattura è stata accettata e sembrerebbe corretta. Se la PA non accetta la fattura consegnata, restituisce a SdI una risposta (notifica di cessionario/committente) di rifiuto, dove, al campo descrizione deve indicare   la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall’articolo 2-bis, comma 1, del DM 24 agosto 2020.

E’ anche opportuno ricordare  che, dal momento che la PA riceve la fattura da SdI (fattura consegnata), ha tempo 15 giorni per restituire una risposta (notifica di cessionario/committente) di accettazione o rifiuto. Se non restituisce nessuna risposta, al decorrere del quindicesimo giorno, SdI invia una notifica di decorrenza termini di consegna.