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Il DUP semplificato per i piccoli comuni4 min read

Con decreto del Ministero dell’economica e delle finanze del 18 maggio 2018 [1] , adottato di concerto con il Ministero dell’interno e con la presidenza del Consiglio dei ministri, sono state introdotte importanti semplificazioni per la predisposizione del DUP  negli enti locali con popolazione fino a 2.000 ab. e in quelli da 2.000 a 5.000 abitanti, con la modifica del paragrafo 8.4. e l’aggiunta del paragrafo 8.4.1. al principio contabile applicato 4.1. “Programmazione”.

La semplificazione interessa complessivamente 5.536 comuni, ossia il 69,60% del numero totale dei comuni italiani.

L’appendice tecnica allegata al DM individua, per le suddette classi demografiche, un esempio di struttura semplificata di DUP che possono utilizzare non solo i comuni della fascia 2001 – 5000 ab ma, con ulteriori semplificazioni, anche quelli della fascia fino a 2.000 abitanti.

Per i comuni da 2.000 a 5.000 ab, il DUP può limitarsi ad individuare le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Il DUP semplificato, inoltre, senza necessità di ulteriori deliberazioni, serve per individuare i seguenti documenti di programmazione:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14/2018 che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. N. 50/2016 e regolato con Decreto MIT n. 14/2018
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, co 594, L. n. 244/2007;
e) (piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, co 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L, n. 111/ 2011
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, co 4 del d.lgs. n, n. 165./2001
g) altri documenti di programmazione.

Il documento si suddivide in due parti

La prima parte, dedicata all’ analisi della situazione interna ed esterna dell’ente, è suddivisa, a sua volta, in cinque gruppi di informazioni: popolazione, territorio, situazione socioeconomica; modalità di gestione dei servizi pubblici locali; la sostenibilità economico finanziaria dell’ente; la gestione delle risorse umane e i vincoli di finanza pubblica.

La seconda parte contiene gli indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio, distinti per le entrate e i principali obiettivi delle missioni attivate, la gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali, gli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica, il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e indicazioni sugli altri eventuali strumenti di programmazione.

Ulteriori semplificazioni sono previste per il DUP che devono adottare gli enti con popolazione fino a 2.000 ab.

Questi enti devono illustrare le loro documento in ogni caso: a) l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica tributaria e tariffaria; d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di DUP semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica al decreto.

Con il suddetto decreto, il MEF ha dato attuazione alla previsione dell’articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [2], secondo cui, entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno  e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, si sarebbe provveduto  all’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall’allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, [3] al fine di semplificare ulteriormente la redazione del DUP da parte dei piccoli comuni.