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Nuovi parametri di deficitarieta' struttturale per il 2013-20153 min read

Con il recente decreto del 18 febbraio 2013 il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia, ha definito i parametri obiettivi per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari per il periodo 2013/2015.

Essi, peraltro, trovano immediata applicazione solo per gli adempimenti relativi al rendiconto della gestione del 2012, dal momento che, ai fini dell’utilizzo nell’ambito del bilancio di previsione, occorre attendere l’esercizio 2014 (per il bilancio 2013, quindi, dovranno essere ancora impiegati i precedenti valori)

Si tratta, di un intervento di aggiornamento dei parametri definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.09.2009 (pubblicato sulla G.U. 13.10.2009, n. 238), il cui impianto generale è stato mantenuto, apportando soltanto alcune modifiche dipendenti sia delle variazioni normative intervenute sia della migliore definizione delle grandezze da utilizzare.

I “ritocchi” riguardano, in particolare, i parametri n° 2, 3, 5, 6, 8 e 10 destinati agli enti comunali (ed i corrispondenti parametri per le altre amministrazioni interessate, rappresentate dalle province e dalle comunità montane).

Il parametro n° 2, concernente l’incidenza dei residui di nuova formazione (titoli I e III), vede modificarsi non la soglia (mantenuta al 42%) bensì le modalità di costruzione.

Infatti, ora occorre rapportare il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III (con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà) ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.

In questo modo, concorrono alla determinazione del parametro anche le entrate derivanti dall’addizionale Irpef, in precedenza escluse, tanto dal numeratore quanto dal denominatore.

Una corrispondente modifica, poi, per garantire la necessaria omogeneità alle determinazioni, è operata in relazione al parametro n° 3, concernente l’incidenza  dei residui attivi (sempre dei titoli I e III) provenienti dalla gestione dei residui (anche in questo caso è confermata la precedente soglia del 65%).

Al riguardo, infatti, occorre ora rapportare l’ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III  (ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà) agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (sempre escludendo gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà).

Il parametro n° 5 relativo  ai procedimenti di esecuzione forzata (rapportati alle spese correnti con una soglia pari allo 0,5%) è integrato con l’indicazione che tali procedimenti devono essere considerati anche se non hanno prodotto vincoli a seguito di quanto previsto dall’art. 159 del Tuel.

Per quanto concerne, invece, il parametro n° 6 afferente le spese di personale, rispetto alla versione precedente, è puntualizzato che il valore deve essere calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore sia al denominatore.

Il parametro n° 8, relativo all’incidenza della consistenza dei debiti fuori bilancio rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (con soglia fissata all’1%) è modificato, invece, nella configurazione dei debiti da accogliere: infatti, la formula utilizzata in precedenza (“debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio”) è stata aggiornata, assumendo ora i “debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio”.

Infine, con riferimento al parametro n° 10, relativo al ripiano di squilibri nell’ambito della deliberazione di salvaguardia di cui all’art. 193 Tuel (oltre al richiamo alla nuova disciplina recata dalla L. 228/2012), è precisato che, ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a “coprire” lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

 

(F.F. – M.R.)