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Spese legali, così il trattamento contabile3 min read

Alcune recenti pronunce della magistratura contabile offrono lo spunto per esaminare il trattamento delle spese per incarichi legali alla luce sia dell’evoluzione normativa intervenuta in materia di tariffe professionali sia delle nuove regole sancite dai principi della contabilità armonizzata.

La L. 27/2012 [1], infatti, non solo ha abolito le cd. “tariffe professionali” ma ha altresì previsto che il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale e che il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico.

E’ quindi necessario, per l’ente pubblico, concordare nel titolo il corrispettivo affinché il suo ammontare risulti definito o, quantomeno, sufficientemente determinabile, di modo che, a scadenza, la liquidazione dell’onorario e della spesa trovi preventiva e sufficiente provvista nella contabilità dell’ente, evitando la formazione di debiti fuori bilancio.

Tali indicazioni, secondo il parere n° 110/2015 della Sezione della Campania [2], valgono anche nell’ambito del nuovo sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 [3] che, come noto, si basa sul principio della competenza finanziaria potenziata e nel quale è contenuta proprio una specifica disciplina in ordine agli incarichi legali, tanto per la fase transitoria quanto per l’applicazione a regime.

Nel passaggio al nuovo ordinamento contabile, in particolare, occorre (tra l’altro) procedere alla reimputazione degli incarichi esterni risalenti ad annualità anteriori al 2015 non esigibili, al fine di rispettare proprio la nuova regola di competenza, costituendo altresì il fondo pluriennale vincolato.

Con riferimento agli incarichi nuovi, invece, proprio il principio contabile applicato n° 2 (relativo alla contabilità finanziaria) dispone una deroga alla competenza finanziaria potenziata, così continuando ad applicare il pregresso criterio della competenza finanziaria “semplice”, nell’ipotesi che non sia possibile individuare l’esigibilità, ad evidenza legata allo svolgimento della causa.

E’, infatti, puntualmente stabilito, al riguardo, che «gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa».

In tale quadro, però, assume rilievo decisivo, per rispettare il fondamentale principio della competenza finanziaria potenziata, la fase della rendicontazione, in particolare il “passaggio” del riaccertamento in vista della formazione del consuntivo.

In tale sede, infatti, «se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale».

A seguito di siffatta operatività, tra l’altro, si pone l’esigenza di attivare la costituzione del fondo pluriennale vincolato, come richiede esplicitamente il principio contabile laddove afferma che «nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata».

Tale trattamento, nondimeno, presuppone la necessità che la spesa sia stata congruamente stimata «al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio» non solo nell’immediatezza dell’impegno iniziale ma altresì nel tempo in relazione ai diversi esercizi.

Ecco perché il principio contabile introduce un obbligo sistematico di verifica periodica, in forza del quale è previsto che annualmente l’ente chieda «al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni».

Di conseguenza, a far data dal 2015, qualora l’impegno sia stato in origine sottostimato per cause oggettive, in sede di bilancio preventivo, deve intervenire un adeguamento dell’importo stanziato, allo scopo sia di disporre delle risorse sufficienti per l’impegno ed il pagamento del corrispettivo sia di consentire all’organo consiliare di realizzare una verifica progressiva e sistematica.

Nell’ipotesi però che l’incongruenza dell’importo sia imputabile a circostanze soggettive, dipendenti sia dal professionista sia dal funzionario che ha consentito alla spesa, la maggior somma dovrà invece essere oggetto della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

(Federico Fontana – Marco Rossi)