IN POCHE PAROLE …
Nuove regole su avanzo libero e vincolato per gli enti locali, con deroghe specifiche per situazioni di disavanzo.
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” modifica la disciplina di utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Le novità riguardano tanto l’applicazione dell’avanzo libero, con una modifica ordinamentale all’art. 187 del d.lgs. 267/2000, quanto l’applicazione dell’avanzo vincolato (per gli enti in disavanzo) con una modifica ai commi 897 e seguenti della L. 145/2018.
Le novità in materia di avanzo libero
In materia di utilizzo dell’avanzo libero la modifica dell’elencazione prevista nell’art. 187 del d.lgs. 267/2000, riguardante l’ordine di priorità nelle possibili destinazioni del risultato di amministrazione disponibile accertato con l’approvazione del rendiconto.
In precedenza, infatti, come sancito anche più volte dalla giurisprudenza della Corte dei conti, l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione approvato con il rendiconto doveva avvenire rispettando rigorosamente il seguente ordine di priorità:
a) copertura dei debiti fuori bilancio;
b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) finanziamento di spese di investimento;
d) finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) estinzione anticipata dei prestiti.
Con la novella introdotta si prevedono essenzialmente tre livelli di priorità che riguardano, in sequenza, la copertura dei debiti fuori bilancio, i provvedimenti necessari per la salvaguardia (ove non si possa provvedere con i mezzi ordinari) e poi le altre fattispecie, che ora risultano equi ordinate (finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, finanziamento di spese di investimento ed estinzione anticipata di prestiti).
La modifica normativa, sul piano letterale, ha eliminato le lettere c) e d) e sostituito la lettera e), specificando che “La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanzia mento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti”.
Le novità in materia di applicazione dell’avanzo vincolato
Il comma 664, inoltre, prevede un contenimento dei limiti relativi all’applicazione dell’avanzo vincolato per gli enti in disavanzo di amministrazione, sulla base della disciplina recata dai commi 897 e seguenti della L. 145/2018 (riguardante anche l’applicazione dell’avanzo accantonato e l’applicazione dell’avanzo destinato che, però, non formano oggetto di modifiche).
La disciplina interessa gli enti locali che presentano un disavanzo di amministrazione al 31/12 e che – nell’esercizio successivo – erano chiamati a rispettare un plafond quantitativo di avanzo destinato, vincolato e accantonato applicabile sulla base di alcuni parametri e di alcune grandezze (tra cui il disavanzo applicato al bilancio di previsione).
Si trattava di una soluzione che, inevitabilmente, comportava la limitazione agli avanzi applicabili anche se rivenienti da somme di entrata (caratterizzate da un vincolo di destinazione) chiaramente e correttamente accertate e – in quanto tali – garanzia di adeguata copertura finanziaria.
Con la novella normativa ora inserita si stabilisce che “gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all’esercizio in corso di gestione, dopo l’approvazione del rendiconto, l’avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell’esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898”.
Come si può agevolmente notare forma oggetto di “sblocco” l’avanzo vincolato (esclusivamente, però, di parte corrente) formatosi nell’esercizio precedente, a condizione che sia stata recuperata la quota di disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione a seguito della formale approvazione del rendiconto.
Per garantire il rispetto della disposizione è stabilita una misura di tutela che riguarda gli organi di revisione: il parere sulla variazione al bilancio di previsione, infatti, deve attestare (oltre agli aspetti normalmente trattati) il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro.
Si rinvia, infine, ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, l’aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118/2011 concernenti gli schemi di bilancio, al fine di monitorare l’utilizzo dell’avanzo disciplina dalla novella normativa.
dott. Marco Rossi
