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Sullo status dei consiglieri “delegati” dei nuovi enti di area vasta3 min read

Ogni provincia deve valutare l’eventuale assimilazione dei consiglieri attributari di deleghe ai “componenti degli organi esecutivi”, beneficiari dei permessi previsti dall’art. 79 del d.lgs. n. 267 del 2000, sulla base dell’esame delle previsioni del proprio statuto.

Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardia, deliberazione n. 21 del 2 febbraio 2016 [1] – Presidente Rosa, relatore Centrone

A margine

La pronuncia fornisce chiarimenti in ordine alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 [2], da parte dei consiglieri a cui siano stati attribuiti dal presidente della provincia, in base alla legge n. 56 del 2014 [3] ed allo statuto, deleghe operative.

L’oggetto del quesito verte, in particolare, sulla possibilità di assimilare un consigliere provinciale “delegato”, lavoratore dipendente, ad un ex assessore ai fini del rimborso al datore di lavoro del costo dei permessi retribuiti da questi fruiti.

A mente dell’art. 79, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 [2] i “componenti degli organi esecutivi”, i “presidenti dei consigli” ed i “presidenti dei gruppo consiliari” delle province hanno diritto, oltre ai permessi previsti dai commi 1, 3 e 5 della medesima norma, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevabili a 48 ore per i presidenti delle province e per gli altri organi elettivi ivi indicati.

La norma costituisce parte della disciplina dei permessi e delle licenze, retribuite o gratuite, concedibili ai lavoratori dipendenti chiamati ad espletare funzioni elettive o di governo presso enti locali, in aderenza al precetto posto dall’art. 51, terzo comma, della Costituzione [4], in base al quale “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.

La fruizione di alcuni dei permessi previsti dall’art. 79 del TUEL [2] comporta un onere a carico dell’amministrazione pubblica in cui il beneficiario presta servizio o del medesimo ente locale presso cui il lavoratore esercita le funzioni pubbliche. L’art. 80 del TUEL [2] prescrive, infatti, che “le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro”.

Diversamente, in caso di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, “gli oneri sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79”.

Sulla base della giurisprudenza contabile e amministrativa, le disposizioni sui permessi in parola vanno lette in modo rigoroso nel senso di escludere ogni estensione ai casi non espressamente considerati.

La stessa Corte costituzionale ha posto l’accento sull’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel disciplinare la materia sì da ridurre, di conseguenza, i poteri interpretativi del giudice, non consentendogli di enucleare permessi normativamente non previsti o accordare ad alcuni soggetti la disciplina che è propria di altri.

La legge n. 56 del 2014 [3] ha previsto quali organi delle nuove province esclusivamente il presidente, il consiglio e l’assemblea dei sindaci, essendo venuta meno la giunta.

La predetta legge n. 56 [3] ha altresì stabilito che il presidente della provincia possa assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, “secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto”.

Tali incarichi, frutto di delega, sono esercitati, ai sensi del comma 84 della legge n. 56 del 2014 [3], a titolo gratuito, mentre restano a carico della provincia gli oneri connessi con lo status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti ed ai contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del TUEL [2].

Secondo la sezione, quindi, è sulla base dell’esame di quanto previsto dal rispettivo statuto, che ogni provincia deve valutare se sussista l’eventuale assimilazione dei consiglieri attributari di deleghe, in virtù del comma 66 della legge n. 56 del 2014 [3], ai “componenti degli organi esecutivi” beneficiari dei permessi previsti dall’art. 79, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 [2].

Stefania Fabris