IN POCHE PAROLE….

La condotta del segretario comunale posta in essere in evidente violazione di legge lo obbliga a risarcire il danno causato all’ente.


Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il FVG, sentenza 17 settembre 2021, n. 200, Pres. Simeon, Est. Gargiulo


A margine

Una società che ha in locazione un immobile comunale chiede di accedere alla domanda di cessione presentata da un soggetto terzo al fine di verificare se vi fossero soggetti che potessero essere legittimamente preferiti alla società medesima nell’acquisire in via definitiva la disponibilità del bene in questione, con conseguente cessazione dell’attuale rapporto di locazione.

Dopo una serie di ripetuti ripensamenti, il Comune acconsente alla visione degli atti del fascicolo, ma ne vieta l’estrazione di copia, in ragione di motivi di tutela della riservatezza dell’interessato.

Il Tar FVG, con sentenza n. 16-2016, consente all’estrazione di copia e condanna il Comune “a rifondere al ricorrente le spese di giudizio” per euro 2.918,24 affermando che, fermo restando la tendenziale prevalenza del diritto di accesso rispetto a quello alla riservatezza, nel caso di specie non vi è prova che i documenti, già ostesi e per i quali viene negata l’estrazione di copia, contengano dati riservati, men che mai dati sensibili.

La Corte dei conti chiama quindi a rispondere in giudizio di tale somma il segretario comunale per il danno cagionato al Comune.

Sostiene, in particolare, che la “condotta tenuta dall’allora Segretario Comunale […] costituisce causa immediata e diretta del pregiudizio patrimoniale patito dall’Amministrazione a seguito della condanna alle spese di giudizio e deve senz’altro definirsi gravemente colposa, in quanto posta in essere in evidente violazione di legge, il cui tenore e interpretazione non sono in alcun modo foriere di dubbi per il pubblico dipendente”.

Il convenuto formula istanza di ammissione al rito abbreviato di cui all’articolo 130, comma 1 c.g.c., chiedendo la definizione alternativa del giudizio “mediante il pagamento della somma di Euro 1.450,00 pari al 49,69% della pretesa risarcitoria azionata in giudizio”;

La sentenza – La Corte dei conti ricorda che l’articolo 130, comma 1 c.g.c. prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.

Secondo il comma 6, primo periodo dello stesso articolo 130 c.g.c., “Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno”.

Dalla documentazione depositata dalla difesa del convenuto emerge che lo stesso ha ordinato il bonifico della somma di euro 1.450,00 a favore del Comune e che l’Ente locale, il giorno seguente, ha acquisito l’importo in parola.

Pertanto la Corte dichiara, nei confronti del convenuto, l’intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l’avvenuto pagamento dell’importo di euro 1.450,00.

di Simonetta Fabris


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