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Danno erariale per i compensi indebitamente erogati agli amministratori locali2 min read

Un caso di accertata responsabilità per l’erogazione di compensi in violazione del principio di gratuità

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, sentenza n. 38 del 5 aprile 2017 [1] Presidente Miele, estensore de Marco

A margine

La Procura Regionale conviene in giudizio il sindaco di un comune per aver, in violazione dell’art. 1, co. 718, della legge n. 296/2006 [2], percepito un compenso per l’incarico di amministratore delegato presso una società in house dell’ente.

L’onorario sarebbe stato indebitamente percepito pur dopo il rilascio, da parte della Regione, di un parere negativo circa la legittimità dell’erogazione.

Il sindaco deduce l’inapplicabilità della normativa sulla gratuità delle cariche, trattandosi dello svolgimento di un incarico gestionale (di amministratore delegato e direttore generale) presso una società soggetta al controllo analogo del comune, per il quale sussisterebbe il diritto al compenso in qualità lavoratore dipendente.

Ad ogni modo, la responsabilità sarebbe da addebitare esclusivamente all’assemblea dei soci che ha conferito l’incarico.

In punto di diritto, la Corte osserva che il caso attiene alla speciale normativa di contabilità pubblica che vieta la remunerabilità degli incarichi conferiti ad amministratori pubblici in società partecipate.

Vista la natura di società in house della società di cui è causa, risulta pacifica la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società in house medesima (cfr. Cass., SS.UU., n. 5491 del 2014; n. 26283 del 25.11.2013; n. 7293 del 13.04.2016).

A questo si aggiunga che, essendo stato il convenuto evocato in giudizio nella sua coesistente qualità di Sindaco, oltre che di amministratore delegato, non può dubitarsi della sussistenza di un “rapporto di servizio” con l’amministrazione pubblica, come tale sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativo-contabile.

Fatte queste premesse, la Corte osserva che la legge n. 296/2006 [2] ha previsto che “l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società” (art. 1, comma 718).

La ratio di queste disposizioni mira, da un lato, a conseguire un risparmio di spesa, in relazione all’elevato numero delle partecipazioni detenute da enti locali e dell’ammontare dei compensi erogati ai relativi esponenti, già remunerati come amministratori pubblici; dall’altro, a garantire che gli esponenti societari da retribuire siano nominati in virtù di una scelta di carattere tecnico, anziché per ragioni politiche.

Nel caso di specie la condotta del Sindaco/amministratore delegato si connota per colpa grave avendo lo stesso continuato a percepire il compenso anche una volta conosciuto il motivato parere contrario della Regione.

Sussistendo quindi il rapporto di servizio, la violazione di legge ed il pregiudizio per le finanze pubbliche, su cui è gravato il costo di una prestazione che non poteva essere remunerata, la Corte condanna l’amministratore locale al pagamento, in favore del la società, degli emolumenti percepiti.

Stefania Fabris