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Danno erariale del responsabile di settore che non vigila sull’attività dei propri addetti3 min read

Colui il quale firma, nell’esercizio precipuo delle competenze relative all’incarico di responsabilità rivestito, atti comportanti l’attribuzione di risorse finanziarie pubbliche in favore di soggetti terzi, si assume, con la predetta sottoscrizione, la (piena) responsabilità dell’atto e dei relativi effetti.

Conte dei conti, sez. giurisdizionale per la Toscana, sentenza 19 settembre 2019, n. 350, Pres. Federici, Est. Ruggiero

A margine

La Procura Regionale conviene in giudizio un funzionario di un Comune e il suo Responsabile di Posizione Organizzativa di Settore per ottenerne la condanna al pagamento, in favore del Comune, dell’importo complessivo di euro 400.422,00 a titolo di responsabilità principale dolosa per i delitti di truffa e peculato del primo e di responsabilità sussidiaria, per colpa grave, del secondo, per non aver effettuato alcun controllo, neanche a campione o saltuario sul lavoro del primo, e quindi evitato il reato.

Per contro, il responsabile di settore avrebbe invece provveduto ad apporre, in maniera acritica ed automatica, la propria firma sui provvedimenti che gli venivano sottoposti, con ciò consentendo al dipendente di porre in essere il proprio comportamento delittuoso.

Il responsabile (estraneo al procedimento penale) eccepisce:

  • di non aver potuto effettuare il controllo in quanto l’attività criminosa sarebbe stata condotta dal funzionario al di fuori del rapporto di servizio e per altro verso, producendo documentazione ideologicamente e/o materialmente falsa;
  • di non aver effettuato alcun controllo sull’attività del proprio funzionario in quanto nessuno (funzionari o amministratori comunali, responsabili degli asili nido) avrebbe mai sollevato obiezioni di sorta sull’operato dello stesso il quale sarebbe stato invece considerato, per opinione generalizzata di tutti i dipendenti ed amministratori dell’Ente, nonché degli utenti dei servizi educativi e socio-culturali, quale soggetto integerrimo e dotato di preparazione professionale specifica maturata in molti anni di esperienza nel settore.

Allo stesso modo, l’assenza di culpa in vigilando del responsabile di settore deriverebbe dal fatto che, nel corso degli anni interessati, sarebbe stato chiamato a coordinare un elevato numero di servizi ed unità operative, potendo contare solo su personale limitato.

Peraltro il responsabile non avrebbe avuto l’obbligo di verificare nel “merito” il contenuto dei provvedimenti che il funzionario gli sottoponeva per la firma, atteso che sullo stesso, in qualità di responsabile del procedimento, sarebbe gravato l’onere di curare l’intera attività istruttoria.

La sentenza

La Corte dichiara la responsabilità principale, di carattere doloso, del funzionario (già condannato in sede penale) condannandolo al risarcimento, a favore del Comune, della somma di euro 372.863,25 pari alle somme illecitamente conseguite/lucrate mediante le sue condotte truffaldine.

La Corte riconosce anche la responsabilità sussidiaria, a titolo di colpa grave, del responsabile di settore titolare di posizione organizzativa per omessa vigilanza e/o controllo sulle determine sottoposte alla sua firma attesa l’estrema noncuranza e superficialità mostrate per la salvaguardia delle risorse finanziarie del Comune.

Sul punto, viene rimarcato che colui il quale firma, nell’esercizio precipuo delle competenze relative all’incarico di responsabilità rivestito, atti comportanti l’attribuzione di risorse finanziarie pubbliche in favore di soggetti terzi, si assume, con la predetta sottoscrizione, la (piena) responsabilità dell’atto e dei relativi effetti.

Di qui la necessità di un controllo, anche saltuario e a campione, nel caso all’esame per contro del tutto omesso, sull’attività preliminare e propedeutica svolta dal responsabile del procedimento (o comunque sull’operato dello stesso).

Né può ritenersi, che tale controllo, nella fattispecie all’esame, non avrebbe potuto essere concretamente esercitato, per essersi l’attività illecita svolta prevalentemente al di fuori del rapporto di servizio (investendo, in particolare, la richiesta di rimborso agli asili, supportata da false motivazioni, di somme già erogate ritenute eccedenti al fine di creare una provvista di cui poi appropriarsi una volta ottenuta la restituzione di quanto attribuito in eccesso rispetto al dovuto, a seguito di un’attività di erogazione che sarebbe risultata di per sé lecita).

Risulta allora evidente come i controlli omessi abbiano consentito o quanto meno agevolato l’operazione illecita complessiva attuata dal funzionario.

Pertanto la Corte condanna il responsabile di settore al risarcimento di euro 150.000 a favore del Comune.