IN POCHE PAROLE …
Le ragioni che giustificano l’applicazione dei nuovi limiti per la quantificazione del danno erariale anche nel rito abbreviato di primo grado.
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Valle D’Aosta, Decreto n. 2 del 4.5.2026 – Pres. M. Riolo; Est. C. Baldi
Pur in assenza di un espresso coordinamento operato dal legislatore del 2026 tra il comma 1-octies dell’art. 1 della legge n. 20/1994 ed il preesistente art. 130 del codice di giustizia contabile (C.G.C.), i nuovi limiti di quantificazione del danno erariale devono necessariamente trovare applicazione anche in sede di rito abbreviato proposto nel primo grado di giudizio, poiché, in caso contrario, verrebbe svilita la funzione deflattiva e di certezza risarcitoria del rito speciale.
A fronte di una pretesa risarcitoria milionaria, ove la condotta del Sindaco (o di altro amministratore locale) possa essere qualificata in termini di sola colpa grave, questi avrà titolo (ai sensi del combinato disposto dell’’art. 1, c. 1-octies L. n. 20/1994 e dell’ art. 130 del C.G.C) ad accedere al rito abbreviato proponendo il pagamento di un importo contenuto entro il 50% del doppio dell’indennità percepita nell’anno in cui è stata posta in essere la condotta ritenuta dannosa.
Con il Decreto annotato (n. 2 del 5.6.2026), la Sez. Giurisdizionale per la Valle D’Aosta della Corte dei conti ha fornito un’articolata ed esaustiva lettura sistematica dei nuovi limiti di quantificazione del danno erariale astrattamente risarcibile, di cui al c. 1-octies dell’art. 1 della l. n. 20/1994, superando alcune criticità legate al coordinamento di tale disposizione con l’art. 130 del codice di giustizia contabile e giungendo così ad affermarne l’applicabilità anche in sede di rito abbreviato.
Ciò, peraltro, nell’ambito di un caso particolarmente esemplificativo delle potenziali ricadute dei nuovi limiti di risarcibilità del danno erariale introdotti con la L. n. 1/2026.
Ed infatti la Procura contabile è giunta, nell’ambito di un complesso giudizio di responsabilità amministrativa articolato su plurime voci di danno, a contestare ad un Sindaco un danno erariale dell’importo di 1.918.733,32 EUR che, secondo la tesi attorea, sarebbe dipeso dal risarcimento del danno a cui era stato condannato il Comune a seguito di un sinistro stradale, nonché al successivo, ma infruttuoso, contenzioso intentato dal Comune contro la propria Assicurazione.
A fronte di tale contestazione, la difesa del Sindaco ha avanzato richiesta di parere al PM per l’accesso al rito abbreviato, invocando l’applicazione del limite di cui al c. 1-octies dell’art. 1 della L. n. 20/1994, così proponendo in pagamento dell’importo di 22.571,14 EUR, pari al 50% (soglia massima, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.) del doppio dell’indennità effettivamente percepita dal Sindaco nell’anno in cui si sarebbe stata posta in essere la condotta lesiva.
Pur a fronte del parere contrario della Procura – la quale ha contestato, in particolare, come tale importo, pari al 1,17% della pretesa azionata, dovesse ritenersi non congruo – la difesa ha insistito davanti al Collegio che, dopo aver ammesso a discussione l’istanza, ha ritenuto di poterla integralmente accogliere con Decreto n. 2 del 4.5.2026.
Il Giudice ha così chiarito come, pur non potendosi ignorare il tenore letterale del comma 1 dell’art. 130 del C.G.C, laddove la somma percentuale da individuare viene parametrata alla “pretesa risarcitoria azionata in citazione”, questa previsione debba inevitabilmente essere interpretata alla luce della sopravvenuta legge n. 1/2026 che, all’interno dell’articolo 1 della legge n. 20/94, ha inserito il comma 1-octies e così previsto (per le fattispecie caratterizzate dalla colpa grave) una limitazione ex lege del danno attribuibile al convenuto pari al minor importo tra il 30% dello stesso ed il doppio, ovvero il doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio, la funzione o l’ufficio svolti della retribuzione percepita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti”.
Pertanto, “pur in assenza di un espresso coordinamento operato dal legislatore del 2026 tra l’introdotto comma 1 octies all’art. 1 della legge n. 20/1994 ed il preesistente art. 130 del c.g.c., e fermandosi ad una interpretazione meramente letterale delle suddette norme, si verrebbe a concretizzare una perdita di convenienza del rito abbreviato con conseguente frustrazione delle finalità deflattiva e di certezza risarcitoria espressamente individuate dal legislatore nel primo comma dell’articolo 130 c.g.c. In altri termini, se il danno attribuibile al convenuto in sede di rito ordinario non potrà essere superiore al duplice tetto normativo, è altrettanto evidente che lo spazio di convenienza dell’abbreviato (ove parametrato al 50 % del danno azionato in citazione) si riduce sensibilmente, risultando, per certi importi, pacificamente sfavorevole al convenuto e, per altri, scarsamente premiante e, quindi, di fatto, disincentivato”.
Da tale – necessario – coordinamento deriva un ulteriore ed importante conseguenza: il danno azionato nell’atto di citazione, per una mera scelta procedurale del legislatore (che ben avrebbe potuto anticipare all’atto introduttivo del giudizio il momento di quantificazione del danno azionabile, ponendo sull’attore pubblico l’agevole onere di acquisire i dati reddituali del danneggiante), non è più il danno giudiziariamente imputabile al soggetto responsabile.
Quindi, se il danno azionato mantiene il proprio significato nelle fattispecie dolose, perde invece di significatività in quelle fondate sulla colpa grave, rispetto alle quali esso è stato limitato dal legislatore ad un importo sensibilmente inferiore, determinabile già prima dell’inizio del giudizio stesso prendendo a riferimento i parametri di cui al c. 1-octies dell’art. 1 della L. n. 20/1994 (ossia il 30% del danno contestato, ovvero il doppio della retribuzione, indennità od emolumenti percepiti nell’anno in cui sarebbe stata posta in essere la condotta ritenuta lesiva).
Ne consegue, pertanto, che risulta ragionevole interpretare l’articolo 130, comma 1, c.g.c., laddove fa riferimento alla “pretesa risarcitoria azionata in citazione”, nel senso di ritenere che tale pretesa è ormai automaticamente ridotta dal legislatore e tale limitazione deve trovare ingresso, per esigenze di coerenza sistemica, anche nel rito abbreviato.
Così stando le cose, ed alla luce di un’istanza corredata di tutti gli elementi idonei e sufficienti a dare evidenza dell’indennità effettivamente percepita, in allora, dal Sindaco, la Sezione giurisdizionale valdostana della Corte dei conti ha ammesso l’amministratore locale al pagamento dell’importo di 22.571,14 Euro, a fronte della contestazione di un danno di 1.918.733,32 Euro.
avv. Marco Comaschi
