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Fondazioni nel gruppo amministrazione pubblica del Comune4 min read

IN POCHE PAROLE …

Anche le fondazioni rientrano nel perimetro del bilancio consolidat0, a meno che la partecipazione dell’ente locale sia irrilevante.


Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 157 del 3 dicembre 2020 [1] – Presidente Riolo, relatore Gallo


L’inclusione di un organismo partecipato o controllato nel Gruppo amministrazione pubblica di un ente locale, va valutata in applicazione dei principi di diritto enunciati dal d.lgs. n. 118/2011.

Per identificare i soggetti da includere nel bilancio consolidato “si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società”.

A margine

Il quesito

Un Comune, socio di una Fondazione, alla quale ha conferito in godimento alcuni beni immobili di sua proprietà, e nella quale il Sindaco riveste il ruolo di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione, domanda se questa entità debba o meno essere inclusa nel perimetro del “Gruppo di Amministrazione Pubblica” ai fini della redazione del proprio bilancio consolidato.

La deliberazione

La Corte riassume i principi di diritto che dovranno guidare le scelte del comune nell’ambito della propria discrezionalità, ricordando che:

  • l’art 233 bis del TUEL [2] sancisce l’obbligo di predisporre il bilancio consolidato a carico degli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, lasciando facoltativa tale azione, al di sotto di questa soglia demografica;
  • scopo del bilancio consolidato è quello di rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, gli enti strumentali e le società controllate e partecipate”;
  • con il consolidamento, si raggiunge l’obiettivo di “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo” (Cfr. deliberazione Lombardia/303/2018/PAR);
  • per identificare i soggetti da includere nel bilancio consolidato “si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo” secondo quanto stabilito dall’art. 11 bis, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 [3];
  • in base al paragrafo 2 del principio contabile contenuto nell’allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 [3] “ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società;
  • nel gruppo dell’amministrazione pubblica vanno ricompresi gli “enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”;
  • nell’ambito degli enti strumentali, la distinzione tra “ente strumentale controllato” e “ente strumentale partecipato”, ai sensi, rispettivamente del co. 1 e del co. 2 dell’art. 11 ter del d.lgs. n. 118/2011 [3], si basa sostanzialmente sul grado di controllo esercitato dall’Ente locale sullo specifico organismo strumentale (Cfr. DM dell’11 agosto 2017);
  • in ogni caso occorre considerare la c.d. “irrilevanza” enunciata dal Principio contabile al paragrafo 3.1, lett. a) in forma di clausola di carattere generale, per effetto della quale l’elenco degli enti da ricomprendere nel bilancio consolidato può non coincidere con quello degli enti del “gruppo amministrazione pubblica”. Più precisamente, “ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo”, si può giustificare il non inserimento nel perimetro del consolidamento del bilancio di uno specifico ente del gruppo, qualora esso, con il proprio bilancio, non contribuisca in maniera rilevante alla complessiva posizione patrimoniale ed economico-finanziaria della capogruppo.

In conclusione, il Comune dovrà includere la Fondazione nel proprio G.A.P. dopo aver effettuato l’analisi prescritta dal d.lgs. n. 118/2011 [3] laddove la stessa presenti i requisiti sanciti dallo stesso decreto, potendola considerare irrilevante in fase di determinazione del perimetro di consolidamento allorquando il relativo bilancio evidenzi parametri al di sotto delle soglie previste rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’Ente locale..

Stefania Fabris