L’interpretazione del giudice contabile della deroga per non procedere all’alienazione delle partecipazioni in utile

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aostadeliberazione n. 7 del 31 luglio 2019 – presidente Aloisio, relatore Gentile

A margine

Il casoLa richiesta di parere concerne le modalità di applicazione della deroga, prevista dall’art. 1, co. 723, della legge n. 145/2018, all’obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di revisione straordinaria di cui all’art. 24 del TUSP, per non incorrere nelle relative sanzioni.

Come noto, la deroga in questione è stata introdotta nel corpo del decreto legislativo n. 175/2016, (TUSP) con l’aggiunta di un nuovo comma 5-bis all’art. 24, secondo cui: A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione”.

Ai fini di una possibile soluzione interpretativa, l’Ente istante riporta i contenuti della nota operativa del 6 marzo 2019, con la quale l’ANCI ha fornito una prima ricostruzione del combinato disposto degli artt. 4, comma 5-bis, e 20 del TUSP, sostenendo che:

a) il comma 7 dell’articolo 20 […] richiamando a sua volta i commi 4 e 5 dell’articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induce ad interpretare che – anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 – si possa derogare all’obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione;

b) le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019, anche in sede di revisione annuale.

Il parere – La sezione valdostana rammenta che il processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato dal d.lgs. n. 175/2016 consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 24 e 20 del medesimo TUSP.

L’articolo 24, co. 1, faceva obbligo alle amministrazioni pubbliche di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del TUSP, prevedendo l’alienazione di quelle prive dei requisiti previsti dagli artt. 4, 5, e 20, co. 2, del testo unico.

Le operazioni di alienazione avrebbero dovuto concludersi entro un anno dalla ricognizione (ovvero entro il 30 settembre 2018) e, in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il suddetto termine, il socio pubblico non avrebbe potuto esercitare i propri diritti sociali nei confronti della società.

Inoltre, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima doveva essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, co. 2, del CC, seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del CC.

Con la legge n. 145/2018, è stata di fatto attenuata, dal 1° gennaio 2019, la portata di alcuni obblighi concernenti la revisione delle partecipazioni detenute, concedendo un più ampio lasso temporale per la loro regolarizzazione.

In sostanza, il nuovo comma 5-bis dell’art. 24 sospende l’efficacia, fino al 31 dicembre 2021, del comma 4 (relativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali con la successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) in caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Per le società “in utile”, “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche”, la disposizione autorizza quindi le amministrazioni a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie fino al 31 dicembre 2021.

In altri termini, l’amministrazione che, in attuazione della propria revisione straordinaria, avesse dovuto alienare queste partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non avesse ancora concluso la procedura di alienazione – o anche laddove questa avesse avuto esito infruttuoso – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all’alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 24.

Ne deriva che l’effetto prodotto dal nuovo co. 5-bis è duplice e consiste:

a) nella proroga di tre anni dell’obbligo di dismettere le partecipazioni (comma 4) e

b) nella possibilità, per la PA, di continuare esercitare per il triennio 2019-2021 i diritti di azionista (diritti che risultavo in precedenza inibiti dal disposto del comma 5, in caso di mancata alienazione, decorso un anno dalla ricognizione).

Chiarito ciò, la Sezione sottolinea che l’autorizzazione per non procedere all’alienazione delle partecipazioni è riferita alla sola ricognizione straordinaria, non condividendo l’interpretazione fornita dall’ANCI nella propria nota del 6 marzo u.s.

Questo perché, sulla base del tenore letterale della disposizione, il termine “ricognizione” individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo dell’utile d’esercizio (2014-2016) non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria.

A supporto di tale avviso depongono, da un lato, l’utilizzo del termine “ricognizione” solo nell’art. 24 e non anche nell’art. 20, laddove figurano le locuzioni “piano di riassetto” e “piano di razionalizzazione”, e, dall’altro, la collocazione sistematica del co. 5-bis all’interno dell’art. 24, relativo alla revisione straordinaria.

Ma vi è di più. Considerato, infatti, che il comma 5-bis esonera le amministrazioni dal solo obbligo di alienazione, per la Corte, permane l’onere, in sede di razionalizzazione periodica, di:

a) sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 del TUSP;

b) precisare comunque la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare, non essendovi un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5-bis e la facoltà concessa dalla L. n. 145/2018.

In sintesi, per il giudice contabile la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella periodica cui sono tenute le amministrazioni, tant’è che i criteri di razionalizzazione, individuati dall’art. 20, co. 2, del TUSP, come presupposti della razionalizzazione periodica, sono menzionati anche dall’art. 24 ai fini della revisione straordinaria.

Gli artt. 20 e 24 del TUSP si caratterizzano pertanto per essere disposizioni tra loro consequenziali, e tale consequenzialità è rappresentata anche nell’ambito dei meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti obbligatori di razionalizzazione periodica, che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione disposta dal co. 5-bis dell’art. 24.

Stefania Fabris


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