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Incarico professionale esterno o appalto di servizi? I limiti alla discrezionalità dell'ente locale nella scelta2 min read

Rientra nell’ambito della discrezionalità dell’ente locale decidere se conferire un incarico, oppure ricorrere ad un appalto di servizi, nel caso in cui occorra utilizzare un’alta professionalità. Tuttavia, è necessaria un’adeguata motivazione di tale scelta, che non dev’essere elusiva degli intenti di riduzione di spesa perseguiti dal legislatore statale con l’art. 6, co. 7 del D.L. n.  78/2010.

CORTE DEI CONTI – Sezione di controllo per l’Emilia Romagna – Deliberazione 14 dicembre 2012, n. 489, Pres. Donno, Rel. Patumi.

Commento – La problematica  all’attenzione del giudice contabile è quella relativa ai limiti che incontra l’ente locale nel decidere, a fronte della necessità di acquisire all’esterno dell’ente un’alta professionalità, se ricorrere ad un incarico professionale esterno, ai sensi dell’art 7, comma 6 del testo unico sul pubblico impiego, o alla stipulazione di un appalto di servizi.

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, preliminarmente, ha evidenziato la discrezionalità che dev’essere riconosciuta all’ente pubblico nel decidere se avvalersi di un singolo professionista, mediante apposito incarico, basato sul rapporto fiduciario con un singolo soggetto, selezionato mediante curriculum vitae, oppure instaurare una relazione con una società, pertanto con un soggetto strutturato.

Il problema deriva dalla possibilità che la normativa vincolistica, dettata dal legislatore per i soli incarichi esterni mediante la c.d. “manovra estiva 2010”, possa essere disattesa mediante il ricorso ingiustificato ad appalti di servizi. Allo scopo di scongiurare tale rischio, il monito della Sezione di controllo è stato nel senso della necessità che i motivi del ricorso all’appalto di servizi siano adeguatamente esplicitati, con particolare riferimento alla complessità dell’esigenza sottostante; ciò sulla base dell’assunto per cui la necessità di ottenere un prodotto complesso costituisce il presupposto per il legittimo ricorso ad un appalto di servizi. Al contrario, lì ove occorra acquisire, per esempio, un parere in merito ad una materia non particolarmente complicata, è giustificato solo l’affidamento di un incarico esterno.

Corte_conti_Sezione_controllo_Emilia_Romagna_deliberazione_489_2012 [1]