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Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova impedisce successive assunzioni nello stesso profilo5 min read

Il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova rientra nella categoria generale della dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento che impedisce nuovi accessi al pubblico impiego, quanto meno nel medesimo profilo professionale.

Corte dei conti, sezione di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione 05 febbraio 2020, n. 15 [1], Presidente Peroni, Relatore Nikifarava

A margine

L’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna conferisce ad un professore l’incarico di direzione presso un’Istituzione scolastica.

La Corte dei conti, in sede di controllo preventivo di legittimità sull’atto, evidenzia tuttavia l’esistenza di un provvedimento precedente, dello stesso Ufficio scolastico, che disponeva, verso il professore interessato, la risoluzione unilaterale di un precedente rapporto di lavoro di dirigente scolastico per il mancato superamento del periodo di prova, ad oggi definitivo per effetto della sentenza della Corte di cassazione del 12 luglio 2019, n. 18810.

In sede di richiesta di chiarimenti, l’Ufficio scolastico precisa che il decreto di nomina oggetto di rilievo è adottato sulla base di una nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione per cui, tra le cause di esclusione previste nel bando, non era contemplato il mancato superamento del periodo di prova.

La deliberazione

La Corte ritiene la nomina non conforme alla disciplina di cui all’art. 2,  comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 [2], recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, laddove impone il divieto di accesso al pubblico impiego per “coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

Tale conclusione è supportata sia dal dato testuale della normativa applicabile ratione materiae (l’art. 439 del d.lgs. n. 297/1994 [3]) sia dall’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione relativa ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 [2] alla luce del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione. [4]

Dal raffronto tra l’istituto richiamato dalla norma generale (la “dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento” di cui all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 487/1994 [2]) e quello previsto dalla disciplina di settore (la “dispensa dal servizio” per “l’esito sfavorevole della prova” ai sensi dell’art. 439 del d.lgs. n. 297/1994 [3]) emerge – oltre all’evidente identità terminologica delle due fattispecie di risoluzione unilaterale del rapporto di pubblico impiego – anche l’identità della ratio dei due istituti che si differenziano principalmente per la collocazione temporale nelle diverse fasi del rapporto, essendo la disciplina prevista per il periodo di prova una specificazione delle regole generali vigenti in materia di pubblico impiego.

La diversa disciplina procedurale applicabile alla risoluzione unilaterale del rapporto da parte della pubblica amministrazione durante il periodo di prova non fa venire meno la sostanziale coincidenza dei presupposti con la fattispecie del “persistente insufficiente rendimento”.

In entrambi i casi, il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione non è legato ad una specifica violazione degli obblighi di servizio – tipica del licenziamento disciplinare che porta alla “destituzione” dall’impiego – ma è rappresentato dall’oggettiva inadeguatezza dell’apporto lavorativo del dipendente alle esigenze dell’amministrazione medesima per un apprezzabile lasso di tempo, ben sintetizzata dall’espressione “persistente insufficiente rendimento”.

A tale riguardo, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell’individuare la ratio dell’istituto di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento nell’esigenza di “tutelare la funzionalità e l’assetto organizzativo della pubblica amministrazione nei riguardi del comportamento del dipendente, che, complessivamente, denoti insufficiente rendimento dell’attività da lui prestata, con riguardo all’insussistenza di risultati utili, per quantità e qualità, alla funzionalità dell’ufficio” (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, sent. n. 884/2017 [5]).

In particolare, proprio l’esigenza di permettere alla pubblica amministrazione di valutare adeguatamente il rendimento professionale del vincitore del concorso determina la previsione normativa del periodo di prova obbligatorio, con una durata più estesa – nel caso specifico, pari a 6 mesi – rispetto al carattere facoltativo e alla durata limitata dei periodi di prova previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per i rapporti di lavoro privato.

Nell’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni risalenti al 1994, non può peraltro essere trascurata anche l’evoluzione normativa più recente, in quanto dal quadro delle disposizioni casistiche introdotte negli ultimi anni emerge chiaramente la volontà legislativa di valorizzare maggiormente il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Con riferimento al caso in esame, il potenziale pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione, nel delicato settore dell’istruzione scolastica, derivante dall’adozione del decreto di nomina a dirigente di un istituto scolastico di un soggetto già dispensato dal medesimo incarico per dimostrata incapacità “di applicare concretamente gli apprendimenti teorici circa il ruolo dirigenziale e la sostanziale violazione del profilo come disciplinato dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001 [6]”, a distanza di pochi mesi dalla sentenza della Corte di cassazione del 12 luglio 2019, che ha definitamente confermato la correttezza del provvedimento medesimo, appare particolarmente evidente a causa dell’identità del profilo professionale dell’incarico da conferirsi con quello dell’incarico dirigenziale che ha dato luogo alla precedente risoluzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, anche per il caso del precedente licenziamento a causa del mancato superamento del periodo di prova, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 487/1994 [2], trattandosi di una fattispecie particolare che rientra nella categoria generale di dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento. 

La Corte dei conti ricusa quindi il visto e la conseguente registrazione del provvedimento. 

di Simonetta Fabris