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Incentivi per funzioni tecniche nel vecchio e nel nuovo codice5 min read

IN POCHE PAROLE…

Ai fini del computo o meno degli incentivi per funzioni tecniche ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio, occorre stabilire il periodo in cui cui le relative attività sono state svolte.

Corte dei conti, sez. controllo Emilia Romagna, 1° dicembre 2022, parere 182/2022/PAR [1]Pres. Pieroni- Est. Scognamiglio


Se gli incentivi risultano collegati ad attività svolte nella vigenza del precedente Codice, [2] non vanno computati a fini di rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio.

Se funzioni tecniche  sono svolte in vigenza del nuovoCodice e fino a tutto il 31 dicembre 2017,  le relative risorse incentivanti avrebbero dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del suddetto limite di spesa.

Se le funzioni tecniche sono state svolte dopo il 1° gennaio 2018, le relative risorse incentivanti non avrebbero  dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa.

La non inclusione degli incentivi nelle annualità in cui tali risorse andavano computate ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio, fa venir meno il diritto alla corresponsione degli stessi, in quanto manca una previsione contrattuale che tale diritto faccia sorgere.

In ogni caso, gli incentivi devono essere sempre inclusi nel fondo anche se le attività sono svolte in un periodo in cui non vigeva il vincolo del limite di spesa del trattamento accessorio.


A margine

Il caso – Un Comune chiede alla Corte dei conti di sapere se le risorse finanziarie destinate a remunerare le funzioni tecniche, svolte ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [3], possano essere erogate in assenza di previsione dei relativi importi all’interno del fondo per le risorse decentrate nell’anno di riferimento, per le annualità dal 2016 al 2020.

Chiede infine se, in caso di liquidazione, sia necessario inserire le somme relative agli incentivi nel fondo delle risorse decentrate dell’anno in cui si procede alla liquidazione stessa

Il parere – La Corte ricorda che, per giurisprudenza ormai consolidata, le condizioni di ordine generale che devono sussistere ai fini del riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche sono le seguenti:

  • che l’Amministrazione sia dotata di apposito regolamento interno;
  • che il relativo impegno di spesa sia assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara;
  • che le risorse finanziarie del suddetto fondo, costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice, [3] siano ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
  • che l’incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.

Il vincolo del limite del trattamento accessorio  per il riconoscimento degli incentivi secondo la Corte dei conti  

1. Qualora gli incentivi per funzioni tecniche risultino collegati ad attività svolte nella vigenza del precedente Codice del 2006 (D.lgs. 163/2006) [2], essi non vanno computati a fini di rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio, in quanto  le relative spese sono d’investimento e perciò scollegate dal rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale (Corte conti, Sez. Autonomie, del. n. 13/2015/INPR). A tale fine, si rammenta che tale disciplina risulta applicabile alle attività svolte in relazione a contratti il cui bando sia stato emanato prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice del 2016.

2. Qualora le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice in vigore (D.lgs. 50/2016) [3] siano state svolte nella vigenza del medesimo e fino al 31 dicembre 2017, le relative risorse incentivanti avrebbero dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa.

Ad avviso del Collegio, la mancata inclusione di tali risorse nel fondo per le risorse decentrate determina l’impossibilità di erogare gli incentivi  per le annualità 2016 e 2017. La costituzione del fondo e la contestuale stipulazione del contratto decentrato hanno infatti la finalità di definire le risorse a disposizione per le politiche di sviluppo del personale e le prestazioni a tale scopo richieste al personale stesso, in relazione allo svolgimento delle quali operare il riparto delle risorse così individuate. L’avere omesso l’inclusione degli incentivi in esame, nelle annualità in cui tali risorse andavano computate ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio, fa venir meno il diritto alla corresponsione degli stessi, in quanto manca una previsione contrattuale che tale diritto faccia sorgere.

In questo caso, il Collegio ritiene che la mancanza non possa essere sanata retroattivamente dall’emanazione del regolamento, in quanto verrebbe altrimenti elusa una norma statale espressiva di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che impone, anno per anno, un limite all’incremento di spesa destinata al trattamento accessorio. Il collegio ritiene tuttavia che se, in relazione ad ognuna delle annualità interessate (2016 e 2017), le destinazioni del fondo per le risorse decentrate non ne abbiano assorbito l’intero ammontare destinabile al trattamento incentivante, il regolamento può individuare i criteri che consentano di ripartire tali eventuali eccedenze, se ancora nelle disponibilità degli enti, in relazione all’effettivo e documentato svolgimento di funzioni tecniche negli anni considerati.

3. Infine, qualora le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice in vigore (D.lgs. 50/2016) [3] siano state svolte dopo il 1° gennaio 2018, le relative risorse incentivanti non avrebbero invece dovuto essere computate a fini di verifica di rispetto del relativo limite di spesa.

Ad avviso del Collegio, tale esclusione a fini di verifica del rispetto del limite di spesa non implica tuttavia che gli incentivi programmati non debbano essere formalmente inclusi nel fondo per le risorse decentrate, sebbene “fuori vincolo”.

Ciò al fine di tenere ordinata evidenza, in ossequio al principio di trasparenza, sia dell’andamento di tale componente di spesa corrente sia della puntuale destinazione di provvidenze riferibili al personale, secondo la disciplina del contratto integrativo, che, insieme al regolamento, definisce i criteri di riparto e concretizza la necessaria sinallagmaticità tra incentivo ed attività svolta, ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza contabile già richiamata.