La destinazione di risorse per incentivi al personale per il recupero di maggiore gettito di imposte municipali è subordinata alla condizione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini fissati dal testo unico degli enti locali, con esclusione di eventuali proroghe normative dei suddetti termini.

Corte conti, Sez. reg. di controllo per l’Emilia – Romagna, deliberazione 18 settembre 2019, n.52/2019/PAR, Pres. e Rel. Marco Pieroni.

Quesito – Il quesito ha ad oggetto l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dell’evasione IMU e TARI, e riguarda, in particolare: “se il termine per l’approvazione del bilancio debba intendersi solo con riferimento al 31/12 dell’anno di riferimento ai sensi dell’art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 o può essere correttamente riferito al termine differito, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, con apposita legge e/o decreti ministeriali”.

Il parere. La risposta della Corte nella deliberazione annotata è breve e chiara: gli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei tributi  possono essere corrisposti solo se l’ente approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

L’incentivo – La possibilità, solo per il 2019, di incentivare il personale comunale impiegato nelle attività di recupero dell’evasione dell’IMU e della TARI è stata introdotta dall’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

In sintesi,  ogni comune può utilizzare l’istituto, nella misura massima del 5% del maggiore gettito IMU e TARI  riscosso, per due finalità: a) potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate; b) incentivare il personale dipendente impiegato nelle attività di accertamento e recupero dell’evasione.

Due le condizioni per istituire l’incentivo. Primo. Occorre che l’ente abbia approvato il bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico degli enti locali  n. 267/2000, ossia, rispettivamente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente e entro il 30 aprile dell’anno successivo, senza tenere conto di eventuali proroghe normative. Secondo. E’ necessario che  il servizio di accertamento non sia stato esternalizzato, ossia affidato “in concessione” a terzi.

E’ necessario poi che il comune disciplini l’istituto con regolamento e definisca i criteri di attribuzione al personale con le OO.SS. in sede di contrattazione integrativa. Il beneficio attribuito, in ogni caso, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. 

La quota del fondo incentivante destinata al trattamento accessorio del personale deve essere comprensiva degli oneri riflessi e dell’IRAP.

Destinatari dell’incentivo possono essere solo i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, effettivamente impiegati nelle attività di accertamento e riscossione dei tributi. Occorre, infine, che in sede di programmazione operativa (PEG- piano della performance) o sua variazione, sia stato definito l’obiettivo di maggior gettito da raggiungere, collegandone l’attribuzione al grado di conseguimento di un target definito.

 


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