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Incentivo “113”, sulla spettanza o meno per concessioni e finanza di progetto2 min read

IN POCHE PAROLE…

Niente incentivo per funzioni tecniche  nelle procedure di Partenariato Pubblico Privato (PPP)


Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione 23 sett. 2022, n. 125 [1]Pres. S. Martelli – Rel. G. Vella


L’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 [2] non spetta né nell’ipotesi di contratti di concessione, né nelle diverse forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP), anche laddove le relative somme sono previste nel quadro economico e trovano adeguata copertura in bilancio.


A margine 

La Sezione della Lombardia della Corte dei conti, con il parere annotato – rispondendo ad una richiesta di ente – conferma un orientamento consolidato, su cui era intervenuta anche l’ANAC (atto di segnalazione n° 1/2021 [3]).

La stessa pronuncia evidenza preliminarmente che la questione ha già formato oggetto di numerosi pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, i quali hanno affermato che “il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie (che esclude l’applicazione degli incentivi alle concessioni) trova completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di «Partenariato Pubblico Privato»”.

La Sezione delle Autonomie (deliberazione 15/2019/QMIG [4]), infatti,  ha osservato come “una piana lettura di quest’ultima disposizione non può indurre invero a ritenere che anche l’art. 113 sia applicabile ai contratti di concessione”, dovendosi piuttosto osservare che “il citato art. 113 è calibrato inequivocabilmente sulla tipologia dei contratti di appalto”.

Inoltre, è stato congiuntamente precisato che “non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”.

Conseguentemente, sempre secondo la Sezione delle Autonomie, “per ritenere applicabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione”.

Deve, quindi, conclusivamente ribadirsi (riprendendo le indicazioni precedenti) l’inapplicabilità della disciplina degli incentivi tecnici, di cui all’art. 113 D.lgs. 50/2016, alle forme di partenariato pubblico-privato e, in particolare, all’istituto del “project financing“ anche “quando l’amministrazione riconosca ai sensi delle disposizioni richiamate un prezzo (contributo pubblico) al concessionario”.

Marco Rossi