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La responsabilità contabile dei titolari di ricevitorie da gioco6 min read

Tra il gestore di una ricevitoria del lotto e l’amministrazione finanziaria sussiste un rapporto di servizio che gli attribuisce la qualifica di agente contabile e lo assoggetta alla responsabilità amministrativo-contabile.

Corte dei Conti – sezione giurisdizionale Lombardia, 17 luglio 2013, Pres. Galtieri, relatore Fino.

Sentenza 188-2013 [1]

Il caso

Nella vicenda in esame la Corte dei Conti Lombardia giudica su una fattispecie di danno erariale concernente l’omesso versamento all’amministrazione finanziaria dei proventi del gioco del lotto da parte del titolare di una ricevitoria.

La sentenza

In data 26 gennaio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti Lombardia un caso di danno erariale per omesso versamento dei proventi del gioco del lotto per un totale di 67.576,34 euro, comprensivi di interessi di mora.

Il mancato versamento riguarda le settimane contabili dal 20.7.2011 al 26.07.2011 per un importo pari a 10.525,28 euro, dal 27.7.2011 al 02.8.2011 per 12.776,02 euro e dal 03.8.2011 al 09.08.2011 per 37.580,14  euro.

In seguito all’esito negativo della diffida al pagamento, l’amministrazione disattiva i terminali da gioco e revoca la concessione al titolare della ricevitoria, provvedendo a iscrivere a ruolo il suo debito e a escutere la polizza fidejussoria posta a garanzia.

Da ultimo, la Procura regionale cita in giudizio il soggetto chiedendo il sequestro conservativo e la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, della somma di euro 67.576,34, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio.

La citazione ricorda che, alla luce dell’art. 30 del D.P.R. 7 agosto 1990 n. 303 [2] [1], i raccoglitori sono tenuti a versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o al concessionario designato, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a proprio debito sulla base dell’estratto conto di cui all’art. 23, D.P.R. 303/1990 [2]. Ciò in quanto sussiste un rapporto di servizio tra il gestore di una ricevitoria del lotto e l’amministrazione secondo il quale lo stesso gestore provvede alla riscossione delle entrate e ai pagamenti per conto dello Stato, acquisendo la custodia di pubblico numerario nonché la qualifica di agente contabile, con contestuale assoggettamento alla responsabilità amministrativo-contabile.

La Corte dei Conti, dopo aver ricordato che i fatti sono documentalmente provati e non sono stati contestati dal convenuto, chiarisce che il risarcimento del danno derivante dall’omesso versamento, ammonta complessivamente a 60.881,44 euro e non a 67.576,34 euro, come risulta espressamente dagli estratti conto depositati.

Secondo il collegio, la fattispecie si inquadra nella tipologia della responsabilità contabile in quanto sono presenti tutti i requisiti idonei a configurare, nel convenuto, la qualifica di agente contabile  e la relativa responsabilità ovvero:

  • la relazione fra ente di pertinenza ed altro soggetto, pubblico o privato;
  • la riscossione da parte di quest’ultimo di denaro di pertinenza statale;
  • la natura pubblica dell’Ente al quale le risorse spettavano;
  • la destinazione delle risorse a finalità predeterminate;
  • l’obbligazione di custodia e restituzione delle somme incassate gravante sull’agente contabile.

Nel caso, ciò che rileva è l’inosservanza da parte dell’agente contabile degli obblighi propri del servizio [3], che ha determinato o concorso a determinare il danno.

Tali obblighi hanno una particolare intensità e sono connessi ad una “posizione di garanzia” qualificata che connota un “dovere di protezione” gravante sul contabile consegnatario.

La condotta del raccoglitore connota quindi un comportamento caratterizzato da dolo poiché, nonostante i plurimi solleciti da parte dell’amministrazione dei Monopoli, questi non ha provveduto al pagamento tardivo, né a produrre alcuna osservazione, controdeduzione, giustificazione o scritti difensivi.

La Corte dei Conti ricorda infine che, ai sensi dell’art. 33, c. 2, L.724/1994 [3] [4], “Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall’autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali”.

Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, ma si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art.33, comma 2, citato, costituendo un risarcimento ex lege di tutto il danno da ritardato pagamento, salva prova del maggior danno da parte del Pubblico Ministero.

Tale prova, nel caso in esame non è stata prodotta e pertanto, sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati, sono dovuti unicamente gli interessi, nella misura di una volta e mezzo il tasso d’interesse legale, fino alla soddisfazione.

Per questi motivi la Corte dei Conti condanna il ricevitore al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, della somma di 60.881,44 euro, oltre agli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell’effettivo pagamento, tenendo conto, in sede esecutiva, delle somme eventualmente versate all’amministrazione danneggiata per il medesimo titolo (anche per effetto dell’escussione della polizza fidejussoria).

Infine, converte il sequestro, confermato da precedente ordinanza, in pignoramento ai sensi dell’art. 686 cpc [5].

La valutazione della sentenza

La sentenza conferma l’orientamento di dottrina e giurisprudenza secondo cui la gestione del lotto costituisce un “servizio” riservato allo Stato ed esercitato anche a mezzo di concessione.

Al gestore della ricevitoria viene quindi riconosciuta la qualifica di agente contabile e pertanto, nell’ipotesi di mancato versamento delle somme riscosse per conto dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si configura a suo carico un’ipotesi di responsabilità amministrativa.

Nel caso in esame, la responsabilità prescinde dal soggetto che esercita l’attività, trovando il suo nucleo centrale nella nozione di pubblico servizio e, in particolare, sulla funzionalizzazione dello stesso a fini di pubblico interesse. (decisioni della sezione Lombardia n. 1456 del 1999; sezione Sicilia n. 1456 del 1999; sezione Puglia n. 207 del 2002 e n.149 del 2004).

In proposito è costante anche la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione secondo cui, per la qualità di agente contabile è assolutamente indifferente il titolo giuridico in forza del quale il soggetto, pubblico o privato, ha maneggio del pubblico danaro. Nello specifico, tale titolo può consistere in un atto amministrativo, in un contratto, o addirittura mancare del tutto (sent. 9 ottobre 2001, n. 12367; fra le prime sentenze, anche 28 marzo 1974, n. 846).

di Simonetta Fabris

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[1] Regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982 n. 528 e della legge 19 aprile 1990 n. 85 sull’ordinamento del gioco del lotto.

[2] Art. 23 – Estratto conto

1. Il mercoledì successivo all’estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:

a) il numero e l’importo delle giocate;

b) l’aggio, corrispondente all’importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;

c) il numero e l’importo delle vincite pagate;

d) il numero e l’importo delle giocate rimborsate;

e) l’importo netto da versare.

2. Copia dell’estratto conto suddetto viene, altresì, trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui è ubicato il punto di raccolta.

[3] Più propriamente tra i doveri di servizio rientrano: l’esatta gestione, la formalizzazione, la conservazione, la vigilanza, la custodia e il versamento integrale dei proventi incassati a scadenze determinate.

[4] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[5] Art. 686 – Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

2. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.