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Personale, le condizioni per gli incentivi in materia di accertamento dei tributi3 min read

Le scadenze obbligatorie da considerare per il riconoscimento degli incentivi previsti per l’attività di accertamento erariale

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 113 del 10 settembre 2020 [1],Presidente Riolo, relatore Gasparo

Il quesito – La Corte è richiesta di chiarire se sia possibile, per un Comune, riconoscere ai propri dipendenti i compensi incentivanti per l’attività di accertamento di tributi erariali non riscossi, in presenza di rendiconto approvato oltre i termini stabiliti dal d.lgs. n. 267/2000 [2].

Il parere – L’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 [3], sancisce la possibilità per i Comuni di prevedere, con proprio regolamento, l’erogazione di un compenso incentivante per il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.

L’erogazione di tali incentivi resta però subordinata all’avvenuta approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [2]”.

Nel caso di specie, il Comune ha approvato il proprio bilancio entro i termini previsti dal Tuel [2], avvalendosi, di contro, della proroga prevista dal dl n. 18/ 2020 [4], ai fini dell’approvazione del rendiconto 2019, avvenuta nel mese di giugno del corrente anno.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la Corte dei conti sottolinea che, per quanto attiene il termine di approvazione del bilancio di previsione, la giurisprudenza contabile ha già chiarito che la scadenza da rispettare è soltanto quella del 31 dicembre e non quella eventualmente prorogata in conseguenza di modifiche normative.

Ricomprendere anche le ipotesi di proroga dei termini nell’alveo applicativo dell’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 [3], frusterebbe, infatti, lo spirito della norma, dettata in un’ottica di contenimento e di corretta gestione delle risorse pubbliche, con riferimento alla spesa del personale.

Una simile lettura della disposizione, peraltro, comporterebbe la possibilità di riconoscere gli incentivi per tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione, entro il termine ordinario o differito, “rimanendone esclusi solo ed esclusivamente quelli che, non avendolo approvato neanche nel termine prorogato, incorrerebbero nella procedura di commissariamento ed eventualmente di scioglimento del Consiglio comunale di cui all’art. 141 del Tuel [2] …”.

Questa ricostruzione restrittiva trova conferma nel regime limitativo in cui incorre l’ente nel corso dell’esercizio provvisorio per effetto dell’approvazione del bilancio di previsione entro il termine differito con decreto ministeriale o con legge (art. 163, co.3, Tuel [2]); regime che riduce l’attività gestionale ad una serie di attività tassativamente indicate, nella quale non può rientrare quella della destinazione di incentivi al personale.

Chiarito ciò, il giudice mette in evidenza che diversa è la situazione ove sia il rendiconto ad essere stato approvato oltre il termine fissato dal Tuel [2].

L’approvazione del conto consuntivo entro il 30 giugno 2020, termine fissato dal dl n. 18/ 2020 [4], non altera infatti i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, e non produce alcun effetto sull’attività di riscossione posta in essere, nel medesimo esercizio, dal personale interessato.

Ove i dipendenti abbiano raggiunto l’obiettivo assegnato, gli stessi non devono essere pregiudicati dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato entro il 31 dicembre.

Occorre infatti considerare la diversa funzione dei documenti contabili richiamati dall’art. 1, co. 1091: da un lato, il bilancio di previsione, dall’altro, il rendiconto dell’ente; il primo preordinato alla programmazione degli interventi e all’allocazione delle relative risorse nell’esercizio finanziario futuro; il secondo volto a rappresentare le risultanze della gestione precedente.

Sarebbe illogico correlare gli incentivi per l’attività di accertamento erariale all’approvazione del rendiconto 2019 esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile, fissato dall’art. 157 del d.lgs. n. 267/2000 [2].

Ne deriva che, nel caso in cui il bilancio di previsione sia stato approvato entro il 31 dicembre 2019, ed il rendiconto entro il termine prorogato dal legislatore, è consentita l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018 [3], in tema di incentivi economici al personale per il conseguimento degli obiettivi assegnati nelle attività di accertamento dei tributi erariali.

Stefania Fabris