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Le linee guida per il referto semestrale dei comuni e delle province alla Corte dei conti5 min read

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione, n. 4, del 18 febbraio 2013, Pres. Giampaolino, Rel. Petronio, Iamele, Ferone.
Commento – Con deliberazione, n. 4 , del 18 febbraio 2013, la Sezione delle Autonomie, in conformità alla previsione di cui all’art. 148 Tuel come novellato dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, ha pubblicato le linee guida alla stregua delle quali dovrà essere redatto il referto semestrale del Presidente della Provincia o del Sindaco per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione e sulla adeguatezza del sistema dei controlli interni.
Detto referto dovrà, in particolare, essere trasmesso alle Sezioni Regionali di controllo della Corte, rispettivamente, entro il 30 settembre 2013 (Relazione I semestre) ed entro il 31 marzo 2014 (Relazione II semestre).
Trattandosi di un istituto inedito – e viste le significative conseguenze anche di carattere sanzionatorio che, a mente del successivo quarto comma, possono annettersi alla rilevata inadeguatezza del sistema dei controlli interni – la delibera in commento si appalesa di particolare interesse offrendo plurimi spunti di riflessione non solo sotto il profilo procedurale.
Come noto – con un vistoso superamento della logica che aveva ispirato le riforme ordinamentali coeve alla legge costituzionale 3/2001 – il D.L. 174/2012, ha ridisegnato, rafforzandolo, il sistema dei controlli interni ampliandone la tipologia nell’economia di una “impostazione che si appunta sulla regolarità amministrativa e contabile e sulla dimensione finanziaria dei fenomeni ma concretizza, altresì, una visione più ampia nella quale vengono in evidenza ulteriori aspetti”.
In questa prospettiva la Sezione delle Autonomie, nell’evidenziare come “la misura sia funzionale a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale”, sottolinea come la stessa si collochi “in un contesto nel quale viene decisamente innovata la disciplina dei controlli interni con un rinnovato interesse da parte del legislatore alla effettiva funzionalità di un sistema di programmazione gestione e controllo”.
Correlativamente gli stessi controlli intestati alla Corte dei conti, pur non del tutto nuovi (cfr. art. 7 comma 7 L. 131/03 nonché art. 11 comma 3 L. 15/09) – si connotano di un quid pluris risolvendosi, di fatto, in un controllo concomitante che, siccome afferente a gestioni in svolgimento, appare preordinato alla attivazione di correttivi in corso d’opera.
Tale profilo trova compiuta evidenza nella delibera della Sezione delle Automonie laddove si rileva come “la piu’ serrata frequenza infrannuale consenta valutazioni in corso d’esercizio e come il referto che il Sindaco o il Presidente della Provincia e’ tenuto a trasmettere ogni semestre alla Sezione regionale di controllo, dovra’ consentire di leggere il concreto sviluppo della gestione attraverso la conoscenza degli atti e delle attivita’ gestionali di maggior rilievo, mediante i quali l’ente attua i piani ed i programmi “ precisando, peraltro, come al riguardo “risulti rilevante che le nuove disposizioni ricevano pronta ed adeguata attuazione nei regolamenti e negli atti di programmazione e pianificazione; che sia svolto in corso di gestione il monitoraggio dell’attuazione dei programmi e venga sottoposto a verifica periodica il piano esecutivo di gestione (PEG), nella sua nuova configurazione”.
In vista di un doveroso coordinamento con strumenti già in essere – sin da subito e, ferma la necessità di operare le opportune valutazioni allorchè le nuove verifiche saranno entrate “a regime”, – la Sezione precisa che “al fine di evitare duplicazioni di richieste di dati e reiterazione di adempimenti aventi analoghe caratteristiche funzionali e metodologiche, questo nuovo strumento informativo dovrà essere coordinato con altre modalità di monitoraggio e controllo, già ampiamente collaudate (Linee guida ex art. 1 commi 166 e seguenti L. 266/2005 e relativi questionari sulle relazioni dei revisori al bilancio ed al rendiconto)”.
Per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – destinatari della previsione di cui al novellato art. 148 Tuel – pare profilarsi un regime diversificato quanto a soggetti coinvolti, tempistica ed oggetto dei controlli per cui “tutte le verifiche che non siano motivate da specifiche esigenze di monitoraggio infrannuale – rispetto alle quali valenza centrale assume la relazione semestrale di cui trattasi – ma finalizzate all’accertamento delle gravi irregolarità contabili e finanziarie restano nell’alveo dei controlli ex art. 1 commi 166 ss L.F. 2006”
Medesima necessità di raccordo è ravvisata anche con riguardo allo “sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati alla revisione della spesa ex art. 6 D.L. 174/2012 che rappresenta nell’ambito del panorama dei controlli sulla regolarità della gestione eseguiti dalle Sezioni Regionali una tipologia a sé stante” appuntando l’attenzione sui profili dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità.
Per evidenti ragioni di economia espositiva non è possibile in tale sede analizzare partitamente gli specifici aspetti ritenuti significativi di una gestione virtuosa tale, quindi, da coniugare la regolarità dell’azione – intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali – con l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, cui hanno riguardo le linee guida e l’allegato schema di relazione strutturato in forma di questionario.
Nondimeno nell’ambito delle due distinte Sezioni – dedicate rispettivamente alla Regolarità della gestione amministrativa e contabile (Sezione I) ed alla Adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (Sezione II) – in cui si articolano sia le linee guida che il predetto questionario si segnalano accanto a verifiche per cosi dire tradizionali quelle aventi ad oggetto specifici settori rivelatisi particolarmente sensibili.

A tal riguardo, tra le altre, giova richiamare le verifiche (cfr. sub Gestione spese: Sezione I questionario punto 1.37) in ordine alle modalità di gestione del contenzioso ed alla correlata problematica degli oneri connessi – rilevanti sub specie di passività potenziali e debiti fuori bilancio – nonché quelle aventi ad oggetto gli organismi partecipati, che pur scrutinati in altre sedi, si arricchiscono di nuovi contenuti sia con riferimento agli aspetti organizzativi sia con riferimento agli aspetti più propriamente finanziari (cfr. sub Altre forme di controllo: Sezione II punto 2.D).

Non può sottacersi, peraltro, che – ancorchè in un rinnovato e più incisivo contesto normativo – le linee guida e l’allegato schema di relazione compendino e positivizzino profili e problematiche su cui sono maturate nel tempo le riflessioni della giurisprudenza contabile e sommamente quelle delle Sezioni regionali di controllo che, pur declinando a livello territoriale, la vocazione all’ausiliarietà che rappresenta la cifra della Corte dei conti non hanno mancato, correttamente interpretando il ruolo di organo posto al servizio dello Stato-comunità e pur muovendosi nell’ambito delle coordinate interpretative rese dalla Corte costituzionale, di superare gli angusti confini della mera irregolarità contabile per rilevare disfunzioni e criticità gestionali.

 Valeria Franchi

Magistrato della Corte dei conti