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Limiti al rimborso delle spese processuali a favore dei dipendenti degli enti locali3 min read

Ai sensi dell’art. 67 d.p.r. n. 268/1987, l’ente locale può procedere al rimborso degli oneri di difesa sostenuti da un proprio dipendente nell’ipotesi in cui sia stato avviato un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente medesimo. Nella differente ipotesi in cui il dipendente abbia avviato un procedimento di responsabilità nei confronti di altri soggetti le relative spese processuali non possono essere rimborsate dall’ente, esulando dalla previsione normativa.

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Corte dei conti, Sez. II centrale appello, sentenza 15 aprile 2013, n. 242, Pres. De Sanctis, Est. Imperiali

 Sez. II appello 242-2013 [1]

I giudici contabili d’appello nella vicenda sottoposta al giudizio di secondo grado hanno affrontato la ricorrente tematica del rimborso delle spese processuali richieste dai dipendenti o amministratori degli enti locali. Nella fattispecie concreta la norma oggetto di applicazione è risultata essere l’art. 67 del d.P.R. n. 268/1987 che dispone: “L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio”. [1] [2]

Il caso è tuttavia caratterizzato dal fatto che il soggetto convenuto, dirigente dell’avvocatura comunale, già condannato dal giudice di primo grado, è stato ritenuto responsabile del danno erariale arrecato al comune di appartenenza in ragione del fatto che aveva disposto illegittimamente il rimborso delle spese processuali sostenute dal comandante dei vigili urbani per la costituzione di parte civile in cinque procedimenti penali nei confronti di ex amministratori comunali.

Infatti la peculiarità della fattispecie è rappresentata dal fatto che le spese legali rimborsate non riguardavano “un procedimento di responsabilità civile o penale” proposto “nei confronti” di un dipendente comunale, ma procedimenti proposti da un dipendente, che aveva ritenuto di costituirsi parte civile contro ex amministratori comunali, assumendo quindi la veste di attore del giudizio e non già di convenuto chiamato a difendersi da determinate domande giudiziali.  

La Sezione d’appello conferma la decisione di condanna del giudice di primo grado evidenziando il fatto che sia evidente la diversa posizione tra chi decide di costituirsi parte civile, e chi invece è destinatario dell’avvio di un procedimento civile o penale: nel primo caso vi è l’intervento in un giudizio per propria libera iniziativa, nel secondo si è parte necessaria convenuta in un giudizio e come tale chiamato a difendersi. Secondo la sezione d’appello dunque si ribadisce che l’art. 67 si riferisce solo a questa seconda ipotesi, intendendo l’ordinamento tutelare economicamente solo chi, nell’ambito delle esercizio delle proprie funzioni, è chiamato a rispondere in giudizio per effetto dell’iniziativa altrui e non già colui che intende promuovere un giudizio.

Dunque il dirigente del settore Avvocatura comunale, autore dell’illegittimo rimborso, viene ritenuto responsabile anche in sede d’appello, sebbene in tale grado di giudizio il quantum oggetto della condanna venga attenuato in considerazione del fatto che una quota del danno è ritenuta imputabile virtualmente (poiché non è stata disposta l’integrazione del contraddittorio d’ufficio ex art. 107 c.p.c.) al Direttore Generale del Comune atteso che il medesimo aveva apposto senza osservazione alcuna il proprio “visto”, previsto dall’ordinamento interno all’ente, sulle determinazioni che avevano disposto i contestati rimborsi, ritenendosi quindi tale condotta quale quale concausa nella determinazione del danno erariale.

  A cura di Adriano Gribaudo, magistrato della Corte dei conti


[1] [3]  Tale norma è  sostanzialmente identica a quella successivamente approvata con  il  CCNL

14/9/2000 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali  all’art. 28.