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Sull’ammissibilità di incarichi esterni senza piano della performance e parere dei revisori4 min read

Presupposti necessari per procedere all’affidamento di un incarico esterno sono, fra l’altro, l’acquisizione del parere dell’organismo di revisione e la preventiva adozione da parte dell’ente del piano della performance..

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 162 del 9 novembre 2015 [1], Presidente Pischedda, Relatore Gribaudo


A margine

Secondo il consorzio, l’atto di incarico non sarebbe soggetto al preventivo parere dell’organo di revisione in quanto non configurabile quale attività di consulenza o di studio, ma piuttosto quale attività procuratoria di difesa e assistenza stragiudiziale.

La Corte dei conti, richiamando la deliberazione della Sezioni riunite n. 6-2005 [2], afferma che, poiché l’oggetto dell’incarico comprende il compito di assistere il consorzio nello studio degli adempimenti necessari per la costituzione di una società di capitali per l’affidamento di un SPL di rilevanza economica, attraverso la redazione degli schemi di atti fondamentali, si tratta di un incarico “misto” che assume comunque i caratteri prevalenti dello studio e dell’assistenza consulenziale.

Peraltro, non avendo l’incarico in parola alcuna connessione con un giudizio già avviato, né con una procedura precontenziosa, non si tratta di attività procuratoria di difesa, sicché alcuna rilevanza può avere il diverso inquadramento giuridico che viene riconosciuto all’incarico di patrocinio giudiziale alla P.A., che esula indubbiamente dalla disciplina degli incarichi di consulenza.

D’altronde, anche in presenza di un atto avente in parte natura di incarico di studio e consulenza ed in parte altra natura, l’atto di conferimento non può ritenersi sottratto alla legge ed in primis all’attività di controllo intestata alla sezione regionale.

Pertanto l’incarico in esame non sfugge alla disciplina di cui all’art. 1, cc. 11 e 42, l. n. 311-2004 [3] e all’art. 1, c. 173, l. n. 266-2005 [4] e deve pertanto essere munito del regolare parere dell’organo di revisione.

In merito all’assenza della verifica di compatibilità del pagamento con gli stanziamenti di bilancio e le regole della finanza pubblica, la Corte richiama la previsione di cui all’art. 9, c. 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 78-2009 [5], secondo cui il funzionario che impegna una spesa assume l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ad avviso del giudice contabile si tratta di un obbligo preventivo, funzionale alla verifica di cassa circa l’effettiva sostenibilità del pagamento nei termini contrattualmente previsti e alla conformità dello stesso con il complesso dei vincoli vigenti.

L’atto di incarico in esame, essendo privo di tale attestazione, non risulta conforme al dettato normativo anche sotto tale profilo ed il funzionario inadempiente può incorrere in responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Sulla mancata preventiva adozione del Piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 150-2009 [6], il consorzio afferma poi che, essendo lo stesso un consorzio obbligatorio ai sensi della  l.r. Piemonte n. 24-2002 “Norme per la gestione dei rifiuti” [7]e dell’art. 31, d.lgs. n. 267-2000 [8], allo stesso si applicherebbe la disciplina vigente per gli enti locali ai sensi ex art. 2 TUEL [8], per cui l’ente non sarebbe tenuto all’adozione di tale Piano.

In proposito la Corte ricorda invece che l’art. 169 del TUEL [8] è stato integrato dall’art. 3, c. 1, lett. g-bis), d.l. n. 174-2012 e s.m.i. [9] che prevede che: “al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’ente, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il Piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”.

A seguito di detta modifica l’adozione del Piano della performance costituisce quindi puntuale ed ineludibile obbligo nei confronti di tutti gli enti locali, che devono dotarsi di uno strumento idoneo ad individuare gli obiettivi strategici ed operativi dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte 13.2.2014, n. 31 [10]).

Pertanto, in assenza di tale strumento, in virtù della vigente normativa, all’ente inadempiente deve essere inibita la possibilità di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati nonché l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano.

Per tutto quanto esposto, la Corte dispone la trasmissione della propria deliberazione alla Procura regionale e, rilevate le irregolarità citate, dichiara l’atto di affidamento dell’incarico in esame non conforme alla disciplina di legge prescrivendo al consorzio di adeguarvisi.

Simonetta Fabris